Le novità per il processo del lavoro introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell’anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l’estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell’accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali – Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell’ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l’abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l’introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioè impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
Il 26 gennaio 2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo che rinnova il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Gomma Plastica Industria. Sottoscrivono il testo del rinnovo i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.
Durante la terza convocazione della Commissione Nazionale, i rappresentanti dei datori di lavoro domestico e le parti sociali non hanno trovato un accordo in merito all’aggiornamento retributivo dei lavoratori domestici. Pertanto l’adeguamento dei minimi retributivi all’inflazione scatterà in automatico come previsto dall’art. 38 del CCNL domestici.
Variazione dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
In caso di mancato accordo o in assenza delle parti, ai sensi dell’art. 38 del CCNL del settore, il Ministero del lavoro ha determinato l’aumento retributivo del 9,2%, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre 2022 e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Costi più elevati dal 18 gennaio
A partire dal 18 gennaio 2023 le famiglie subiranno un pesante aumento delle retribuzioni minime da corrispondere ai propri collaboratori familiari. Le variazioni andranno ad incidere anche sul costo dei contributi e sul rateo TFR, tredicesima e ferie.
Le differenze retributive dovranno essere riparametrate in base ai diversi livelli; appare chiaro che l’aumento sarà maggiore per coloro che hanno assunto collaboratori a tempo pieno e in regime di convivenza.
Di seguito una tabella a titolo esemplificativo.
LORDO MENSILE conviventi | |||
Livello | 2022 | 2023 | Differenza |
DS | € 1.267,82 | € 1.384,46 | € 116,64 |
CS | € 1.026,34 | € 1.120,76 | € 94,42 |
BS | € 905,59 | € 988,90 | € 83,31 |
Si prevedono aumenti anche per i lavoratori non conviventi, con paga oraria, che svolgono prestazioni per poche ore settimanali:
LORDO ORARIO non conviventi | |||
Livello | 2022 | 2023 | Differenza |
A | € 4,83 | € 5,27 | € 0,44 |
DS | € 8,57 | € 9,36 | € 0,79 |
Con verbale di accordo 27 dicembre 2022 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno disposto la prosecuzione dell’attività del F.O.C. e la proroga del Ccnl.
Ccnl – Sospensione termini
Le Parti, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del Ccnl, hanno concordato la sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini fissati, dalle previsioni e istituti negoziali nazionali, al 31 dicembre 2022.
Nessuna proroga o ultrattività viene disposta per le disposizioni della contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Le Parti specificano che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal Ccnl 19 dicembre 2019.
Fondo per l’occupazione (F.O.C.)
Con l’accordo è stata altresì disposta la prosecuzione dell’operatività del F.O.C. con le modalità di funzionamento e finanziamento in essere al 31 dicembre 2022.
Con ipotesi di accordo 15 dicembre 2022 Aniasa e Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti hanno rinnovato il CCNLper i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
L’accordo, sul quale le Parti scioglieranno la riserva entro il 31 gennaio 2023, decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi tabellari
Definiti, come da seguente tabella, gli aumenti retributivi e i nuovi importi dei minimi tabellari.
Livello | Aumenti | Nuovi minimi | ||||||
Gennaio 2023 | Settembre 2023 | Gennaio 2024 | Settembre 2024 | Gennaio 2023 | Settembre 2023 | Gennaio 2024 | Settembre 2024 | |
Q1 | € 52,90 | € 52,90 | € 39,68 | € 26,45 | € 1.935,57 | € 1.988,47 | € 2.028,15 | € 2.054,60 |
Q2 | € 52,90 | € 52,90 | € 39,68 | € 26,45 | € 1.935,57 | € 1.988,47 | € 2.028,15 | € 2.054,60 |
A1 | € 52,90 | € 52,90 | € 39,68 | € 26,45 | € 1.935,57 | € 1.988,47 | € 2.028,15 | € 2.054,60 |
A2 | € 49,81 | € 49,81 | € 37,35 | € 24,90 | € 1.822,27 | € 1.872,07 | € 1.909,43 | € 1.934,33 |
B1 | € 45,42 | € 45,42 | € 34,06 | € 22,71 | € 1.661,76 | € 1.707,18 | € 1.741,24 | € 1.763,95 |
B2 | € 43,35 | € 43,35 | € 32,52 | € 21,68 | € 1.586,22 | € 1.629,58 | € 1.662,09 | € 1.683,77 |
B3 | € 41,55 | € 41,55 | € 31,16 | € 20,77 | € 1.520,13 | € 1.561,68 | € 1.592,84 | € 1.613,61 |
C1 | € 40,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 1.463,48 | € 1.503,48 | € 1.533,48 | € 1.553,48 |
C2 | € 35,61 | € 35,61 | € 26,71 | € 17,81 | € 1.302,97 | € 1.338,58 | € 1.365,29 | € 1.383,10 |
C3 | € 33,03 | € 33,03 | € 24,77 | € 16,52 | € 1.208,55 | € 1.241,58 | € 1.266,36 | € 1.282,87 |
C4 | € 25,81 | €25,81 | € 19,35 | € 12,90 | € 944,18 | € 969,99 | € 989,34 | € 1.002,24 |
Una tantum
Con l’accordo è stata prevista, a copertura dell’anno 2022, la corresponsione di un importo forfettario di € 560,00 lordi, al livello C1, riparametrato come da seguente tabella, da erogare con la retribuzione di gennaio 2023.
Livello | Una tantum |
Q1 | € 740,65 |
Q2 | € 740,65 |
A1 | € 740,65 |
A2 | € 697,29 |
B1 | € 635,87 |
B2 | € 606,97 |
B3 | € 581,68 |
C1 | € 560,00 |
C2 | € 498,58 |
C3 | € 462,45 |
C4 | € 361,29 |
L’una tantum, non utile ai fini del calcolo del t.f.r. e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione.
Indennità maneggio denaro
I nuovi importi mensili dell’indennità di maneggio denaro sono i seguenti.
Livello | Indennità maneggio denaro |
Q1 | 73,48 |
Q2 | 73,48 |
Al | 73,48 |
A2 | 69,97 |
B1 | 64,72 |
B2 | 62,38 |
B3 | 60,33 |
C1 | 59,46 |
C2 | 54,20 |
C3 | 51,58 |
C4 | 44,29 |
Buono acquisto
Entro il 30 giugno 2023 e limitatamente all’anno 2023, ai lavoratori che nel mese di erogazione avranno un’anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi, verrà erogato un importo forfetario pari ad € 250,00 tramite la corresponsione di un “Buono acquisto” avente il corrispondente valore nominale.
L’importo, uguale per tutti, escluso dalla base di calcolo del t.f.r. e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sarà riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione per i rapporti a tempo parziale.
Entro e non oltre il 28 febbraio 2023, il lavoratore può richiedere la conversione di detto valore nominale in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo Astri).
Le aziende che, al 30 giugno 2023, non avranno erogato il “Buono acquisto”, dovranno versare, entro il 15 luglio 2023, l’importo equivalente nella posizione individuale di ogni dipendente attiva presso il Fondo Astri.
Ticket restaurant (buono pasto)
Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà elevato ad € 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per lavoro effettivo si intende una prestazione di almeno 5 ore giornaliere; in caso di prestazione inferiore, il valore sarà oggetto di confronto a livello aziendale.
Classificazione del personale
L’accordo introduce modifiche e integrazioni al settore soccorso stradale e infomobilità.
Periodo di prova – Contratti a tempo determinato
Il periodo di prova previsto per i contratti a tempo indeterminato è dimezzato per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, fatta salva la durata minima di un mese.
Orario di lavoro
Le Parti specificano che le riduzioni di orario sono utilizzabili sia ad ore che a intere giornate e possono essere utilizzate unitamente alle ferie.
Al fine di garantire la fruizione entro il 31 dicembre di ogni anno, in caso di reiterati rifiuti da parte dell’azienda, al dipendente viene riconosciuto il diritto ad usufruirne entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Mobilità aziendale
La mobilità aziendale viene estesa a tutti i settori.
Tutela della maternità e della paternità
Al lavoratore padre che usufruisca del congedo di paternità alternativo, di cui al d.lgs151/2001, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per la lavoratrice madre.
In occasione della nascita di un figlio, al lavoratore sono concessi 11 giornate di permesso retribuito, elevate a 22 in caso di parto plurimo.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre dai 2 mesi precedenti la presunta data del parto ed entro il 5° mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali).
La richiesta di trasformazione del rapporto da full-time a part-time (con orario non inferiore al 50% dell’orario normale), per il periodo che va fino al compimento del 3° anno di età del bambino, potrà essere avanzata anche dal lavoratore padre, in aternativa alla lavoratrice.
Contratto stagionale
Le figure professionali per le quali possono essere stipulati contratti a tempo determinato per esigenze stagionali sono state così aggiornate:
- impiegato di banco;
- check-in man;
- operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona/alla infomobilità;
- operatore di sosta/ centrale operativa;
- addetto approntamento/lavaggio vetture.
Prevista inoltre la possibilità di concordare, a livello aziendale, eventuali altre e diverse figure professionali, previa verifica e validazione effettuata dalle Parti stipulanti il Ccnl.
Lavoro agile
Con l’accordo viene definita la disciplina completa del lavoro agile (individuazione ambiti organizzativi, luogo della prestazione, requisiti e priorità per l’accesso al lavoro agile, accordo individuale, posizione e sede di lavoro, trattamento economico, tutele sindacali, recesso, salute e sicurezza, formazione, dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici, relazioni sindacali).
Gli aumenti di colf badanti e baby sitter potrebbero subire forti aumenti per il 2023 a causa dell’inflazione attuale, misurata dall’ISTAT all’11,8% a novembre. La misura esatta viene decisa oggi nel consueto incontro annuale tra le associazioni datoriali Domina e Fidaldo (della quale fanno parte Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld) e i sindacati dei lavoratori domestic Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, che hanno firmato il contratto collettivo del settore, 2020 ( tra l’altro in scadenza il prossimo 31 dicembre).
La revisione annuale con adeguamento degli stipendi al valore dell’inflazione è prevista dall’articolo 38 del Ccnl del lavoro domestico. Se l’incontro della commissione convocata presso il ministero non raggiunge un accordo è previsto che l’adeguamento si applichi automaticamente
- all’80% dell’inflazione per le retribuzioni minime, e
- al 100% sul valore di vitto e dell’alloggio
Gli aumenti potrebbero quindi essere pari quasi al 10% (l’80 % di 11,8 è 9,44).
Le associazioni che rappresentano le famiglie datrici di lavoro domestico sono intenzionate a chiedere che gli aumenti non superino quanto previsto dal governo per l’adeguamento delle pensioni rivalutazione del 7,3% ) e che comunque gli aumenti siano scagionati nel corso dell’anno mentre i sindacati reclamano invece l’applicazione di quanto previsto dal ccnl , sottolineando che i lavoratori domestici hanno tutele inferiori a quelle di altri lavoratori dipendenti per malattia, maternità, e pensioni.
Va ricordato che attualmente il minimo orario pre visto dal CCNL è pari a 4,83 euro per il livello A mentre il massimo per badanti che fanno assistenza a persone non autosufficienti arriva a 8, 33 euro orari (1.598 euro mensili per un contratto a tempo pieno).
Da ricordare anche che di pari passo con le retribuzioni si alzeranno gli importi dei contributi previdenziali da versare trimestralmente
Ovviamente gli aumenti non riguardano i lavoratori domestici impiegati occasionalmente con il Libretto Famiglia.
Gli aumenti in arrivo dal 2023 legati all’inflazione potrebbero andare quindi
- da un minimo di 109 euro al mese
- a un massimo di 145 euro mensili.
In data 12 dicembre 2012, Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, hanno definito l’importo dell’una tantum e dell’incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
In allegato il testo del protocollo.
Confesercenti_ProtocolloStraordinarioCCNLTds_12122_221213_090446
Con circolare del 6 dicembre 2022 Federchimica Confindustria ha reso noto l’accordo in merito al contributo straordinario dovuto dai lavoratori per il rinnovo del contratto a favore delle Organizzazioni sindacali.
Contributo straordinario
Definito in € 23,00 l’importo del contributo straordinario per il rinnovo del contratto a carico dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.
Le imprese (dopo aver consegnato, con la retribuzione del mese di gennaio 2023, la comunicazione concernente la motivazione della trattenuta) effettueranno la ritenuta sulla retribuzione (netta) del mese di marzo 2023 ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali, salvo comunicazione di non accettazione della trattenuta, da comunicare all’impresa per iscritto entro il 28 febbraio 2023.
Per i lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali la ritenuta sarà solo indicata, ma non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
CHIRIMENTI:
In breve:
Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore gli incrementi del Trattamento Economico Minimo (TEM) e dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) previsti dal rinnovo del CCNL 13.06.2022.
Con la sottoscrizione della stesura definitiva del CCNL 13 giugno 2022 è stato anche definito in 23 euro l’importo del contributo straordinario per il rinnovo del contratto a carico dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.
Trattamento Economico Minimo e EDR da gennaio 2023
Si riportano in allegato le tabelle con gli incrementi e i relativi importi del Trattamento Economico Minimo (TEM) unitamente agli importi dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) in vigore dal prossimo gennaio 2023, sulla base di quanto stabilito dal CCNL 13 giugno 2022
Contributo straordinario dei lavoratori per il rinnovo del contratto a favore delle Organizzazioni Sindacali
In applicazione dell’art. 57 del CCNL, sono stati definiti i tempi e le modalità di prelievo e versamento della ritenuta di 23 Euro, a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del contratto, ai soli lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Le sei Organizzazioni sindacali (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL-CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL) hanno concordato di fare affluire tutti i contributi raccolti dalle imprese al suddetto titolo su un unico conto corrente bancario di seguito indicato.
La banca provvederà, quindi, ad accreditare alle Organizzazioni sindacali le relative quote secondo le aliquote percentuali di ripartizione tra le stesse concordate.
Inoltre, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse le seguenti modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.
1. Con la retribuzione del prossimo mese di gennaio 2023 le imprese consegneranno a tutti i lavoratori la comunicazione, riportata in allegato, concernente la motivazione della trattenuta nonché la possibilità, entro il 28 febbraio p.v., di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’impresa per iscritto.
2. Le imprese effettueranno la ritenuta sulla retribuzione (netta) del mese di marzo 2023 ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle suddette Organizzazioni sindacali (che non abbiano manifestato la non accettazione) a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto; mentre nei confronti dei lavoratori iscritti alle richiamate Organizzazioni sindacali la ritenuta sarà solo indicata, ma non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
3. Tutti i contributi raccolti saranno versati sul seguente conto corrente bancario:
IBAN: IT 08 Q 08327 03211 00 00 00 00 4900
Codice SWIFT/BIC: ICRAITRRROM
intestazione: OO.SS. NAZIONALI CCNL CHIMICO – FARMACEUTICO
c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma
Via Cesare Balbo, 1 – 00184 ROMA
Causale: Contributo straordinario rinnovo CCNL CHIMICO 2022
Nel caso la banca richieda di inserire nell’anagrafica, i dati di un soggetto titolare del conto in oggetto, invitiamo ad inserire uno dei seguenti sindacati:
• FILCTEM-CGIL NAZIONALE – Via Piemonte, 32 – 00187 Roma – C.F. 97337120584
• FEMCA-CISL NAZIONALE – Viale Somalia 1 – 00199 Roma – C.F. 97232950580
• UILTEC-UIL NAZIONALE – Via Po 162 – 00187 Roma – C.F. 97734930585
COMUNICAZIONE DA CONSEGNARE A TUTTI I LAVORATORI CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2023
In applicazione dell’art. 57 del vigente CCNL, con la retribuzione del mese di MARZO 2023 Le verrà effettuata la ritenuta di 23 Euro a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto che verrà trasferita alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
La Sua eventuale non accettazione dell’adempimento contrattuale richiamato dovrà essere espressa per iscritto e pervenire all’azienda entro il 28 febbraio 2023.
Tabelle retributive
Settore Chimico e Chimico-Farmaceutico |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.355,52 | 478,96 | 34,00 | 31,00 | 14,00 | 2.386,52 | 492,96 | 34,00 |
A2 | 2.355,52 | 271,07 | 31,00 | 31,00 | 8,00 | 2.386,52 | 279,07 | 31,00 |
A3 | 2.355,52 | 214,70 | 28,00 | 31,00 | 7,00 | 2.386,52 | 221,70 | 28,00 |
B1 | 2.172,22 | 271,76 | 27,00 | 30,00 | 6,00 | 2.202,22 | 277,76 | 27,00 |
B2 | 2.172,22 | 188,39 | 26,00 | 30,00 | 5,00 | 2.202,22 | 193,39 | 26,00 |
C1 | 1.947,25 | 283,40 | 25,00 | 24,00 | 8,00 | 1.971,25 | 291,40 | 25,00 |
C2 | 1.947,25 | 207,61 | 23,00 | 24,00 | 6,00 | 1.971,25 | 213,61 | 23,00 |
D1 | 1.800,03 | 282,23 | 23,00 | 22,00 | 8,00 | 1.822,03 | 290,23 | 23,00 |
D2 | 1.800,03 | 193,74 | 20,00 | 22,00 | 7,00 | 1.822,03 | 200,74 | 20,00 |
D3 | 1.800,03 | 144,73 | 20,00 | 22,00 | 6,00 | 1.822,03 | 150,73 | 20,00 |
E1 | 1.625,87 | 226,41 | 19,00 | 21,00 | 5,00 | 1.646,87 | 231,41 | 19,00 |
E2 | 1.625,87 | 140,27 | 18,00 | 21,00 | 3,00 | 1.646,87 | 143,27 | 18,00 |
E3 | 1.625,87 | 83,42 | 16,00 | 21,00 | 1,00 | 1.646,87 | 84,42 | 16,00 |
E4 | 1.625,87 | 40,17 | 16,00 | 21,00 | 1,00 | 1.646,87 | 41,17 | 16,00 |
F | 1.592,46 | 0,00 | 15,00 | 21,00 | 0,00 | 1.613,46 | 0,00 | 15,00 |
Settore Fibre |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.346,52 | 448,96 | 33,00 | 31,00 | 13,00 | 2.377,52 | 461,96 | 33,00 |
A2 | 2.346,52 | 215,07 | 26,00 | 31,00 | 6,00 | 2.377,52 | 221,07 | 26,00 |
A3 | 2.346,52 | 143,70 | 26,00 | 31,00 | 5,00 | 2.377,52 | 148,70 | 26,00 |
B1 | 2.131,22 | 265,76 | 26,00 | 28,00 | 7,00 | 2.159,22 | 272,76 | 26,00 |
B2 | 2.131,22 | 136,39 | 22,00 | 28,00 | 3,00 | 2.159,22 | 139,39 | 22,00 |
C1 | 1.939,25 | 230,40 | 22,00 | 24,00 | 6,00 | 1.963,25 | 236,40 | 22,00 |
C2 | 1.939,25 | 166,61 | 21,00 | 24,00 | 5,00 | 1.963,25 | 171,61 | 21,00 |
D1 | 1.762,03 | 277,23 | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1.783,03 | 285,23 | 21,00 |
D2 | 1.762,03 | 150,74 | 19,00 | 21,00 | 4,00 | 1.783,03 | 154,74 | 19,00 |
D3 | 1.762,03 | 111,73 | 19,00 | 21,00 | 3,00 | 1.783,03 | 114,73 | 19,00 |
E1 | 1.608,87 | 206,41 | 19,00 | 20,00 | 4,00 | 1.628,87 | 210,41 | 19,00 |
E2 | 1.608,87 | 98,27 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 98,27 | 16,00 |
E3 | 1.608,87 | 57,42 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 57,42 | 14,00 |
E4 | 1.608,87 | 24,17 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 24,17 | 14,00 |
F | 1.573,46 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.593,46 | 0,00 | 14,00 |
Settore Abrasivi |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.268,51 | 304,47 | 34,00 | 33,00 | 9,00 | 2.301,51 | 313,47 | 34,00 |
B1 | 2.048,38 | 278,04 | 26,00 | 27,00 | 7,00 | 2.075,38 | 285,04 | 26,00 |
B2 | 2.048,38 | 131,05 | 24,00 | 27,00 | 4,00 | 2.075,38 | 135,05 | 24,00 |
C1 | 1.792,05 | 224,50 | 23,00 | 23,00 | 6,00 | 1.815,05 | 230,50 | 23,00 |
C2 | 1.792,05 | 177,46 | 21,00 | 23,00 | 5,00 | 1.815,05 | 182,46 | 21,00 |
C3 | 1.792,05 | 124,92 | 21,00 | 23,00 | 4,00 | 1.815,05 | 128,92 | 21,00 |
D1 | 1.608,44 | 264,06 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 1.628,44 | 271,06 | 20,00 |
D2 | 1.608,44 | 139,03 | 19,00 | 20,00 | 4,00 | 1.628,44 | 143,03 | 19,00 |
D3 | 1.608,44 | 101,15 | 19,00 | 20,00 | 3,00 | 1.628,44 | 104,15 | 19,00 |
E1 | 1.518,79 | 138,42 | 19,00 | 20,00 | 3,00 | 1.538,79 | 141,42 | 19,00 |
E2 | 1.518,79 | 56,47 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.538,79 | 56,47 | 16,00 |
E3 | 1.518,79 | 18,33 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.538,79 | 18,33 | 16,00 |
F | 1.496,78 | 0,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.516,78 | 0,00 | 16,00 |
Settori Lubrificanti e GPL |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | |||
Minimo | EDR | Incremento TEM | TEM mensile | EDR | |
Q1 | 3.120,00 | 38,00 | 48,00 | 3.168,00 | 38,00 |
Q2 | 2.832,00 | 33,00 | 43,00 | 2.875,00 | 33,00 |
A | 2.710,00 | 31,00 | 40,00 | 2.750,00 | 31,00 |
B | 2.512,00 | 28,00 | 36,00 | 2.548,00 | 28,00 |
C | 2.287,00 | 26,00 | 34,00 | 2.321,00 | 26,00 |
D | 2.145,00 | 24,00 | 31,00 | 2.176,00 | 24,00 |
E | 1.990,00 | 21,00 | 26,00 | 2.016,00 | 21,00 |
F | 1.855,00 | 19,00 | 24,00 | 1.879,00 | 19,00 |
G | 1.818,00 | 18,00 | 24,00 | 1.842,00 | 18,00 |
H | 1.713,00 | 18,00 | 23,00 | 1.736,00 | 18,00 |
I | 1.574,00 | 16,00 | 21,00 | 1.595,00 | 16,00 |
In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi.
Viene previsto un importo a titolo di una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 tranche: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.
Inoltre, è prevista l’erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell’importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.
Infine, le parti manifestano l’intento di trovare soluzioni nell’arco del prossimo anno, al fine di giungere alla sottoscrizione del Ccnl.
Una tantum e aumenti retributivi
2. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
LIVELLO | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
QUADRI | € 347,22 | € 260,42 |
I | € 312,78 | € 234,58 |
II | € 270,56 | € 202,92 |
III | € 231,25 | € 173,44 |
IV | € 200,00 | € 150,00 |
V | € 180,69 | € 135,52 |
VI | € 162,22 | € 121,67 |
VII | € 138,89 | € 104,17 |
OPERATORI DI VENDITA | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
I categoria | € 188,79 | € 141,60 |
II categoria | € 158,50 | € 118,88 |
4. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
5. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
6. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
LIVELLO | ACCONTO 1/4/2023 |
QUADRI | € 52,08 |
I | € 46,92 |
II | € 40,58 |
III | € 34,69 |
IV | € 30,00 |
V | € 27,10 |
VI | € 24,33 |
VII | € 20,83 |
7. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.
OPERATORI DI VENDITA | ACCONTO 1/4/2023 |
I categoria | € 28,32 |
II categoria | € 23,78 |
In data 9 settembre 2022, Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo per la modifica dell’articolo 27 del CCNL per i dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, relativo all’assistenza sanitaria integrativa del Fondo Mario Besusso – FASDAC. ACCORDO
Tale modifica interviene con decorrenza 1° gennaio 2022, in materia di contribuzione e di assistenza sanitaria garantita ai dirigenti pensionati.
Nello specifico, le modifiche apportate all’articolo 27 del CCNL in argomento chiariscono che:
- la rimodulazione delle aliquote contributive a carico dell’azienda, mediante lo spostamento di circa 100 euro dal contributo per i dirigenti in servizio a quello a favore della gestione pensionati, restando comunque invariato l’onere complessivo a carico del datore di lavoro. Le nuove aliquote di contribuzione, fissate in percentuale della retribuzione convenzionale annua, risultano dunque pari a:
- 5,29%(pari a 2.430,23 euro), per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo relativo alla copertura della garanzia Long Term Care (pari a 206 euro annui), come specificato nella modifica dell’articolo 27;
- 2,78%(pari a 1.277,13 euro), per la gestione dirigenti pensionati.
Per effetto di tali modifiche, risulta incrementato l’importo dei contributi datoriali soggetti a deducibilità fiscale.
- L’estensione del programma di prevenzione a beneficio dei dirigenti pensionati, garantendo così anche a questi ultimi un pacchetto di prestazioni accessibile, fino all’anno 2021, ai soli dirigenti in servizio e ai prosecutori volontari.
È stata pubblicata sulla G.U.U.E. L 275 del 25 ottobre 2022, la Direttiva UE 2022/2041, volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’UE e, in particolare, l’adeguatezza dei salari minimi.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 15 novembre 2024.
Il Consiglio Europeo, con comunicato stampa del 4 ottobre 2022, ha reso noto di aver dato il via libera definitivo a una Direttiva che promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà in tal modo a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori europei. La Direttiva stabilisce procedure per l’adeguatezza dei salari minimi legali, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliora l’accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che hanno diritto a un salario minimo a norma del diritto nazionale.
La Direttiva entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli Stati membri hanno 2 anni per recepire la Direttiva nel diritto nazionale.