Il Contratto ha vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027
Sulla parte economica l’intesa definisce un aumento contrattuale di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranche di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
L’intesa stabilisce anche la corresponsione dell’una tantum, pari a 400 euro, erogata in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025.
L’intesa valorizza la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno inoltre costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale.
L’intesa regolamenta poi due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi per incarichi temporanei superiori ai 12 mesi o nei casi di nuove attività.
Sul sostegno alla genitorialità il nuovo Contratto, a far data dal 1° gennaio 2025, integra il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro, permettendo il raggiungimento del 90% della retribuzione.
Le Parti hanno inoltre previsto nuove figure e la loro regolamentazione come quella del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).
Si prevede per l’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof un aumento di 5 euro del contributo al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti .
Roma 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCACISL, UILTEC-UIL, hanno siglato un accordo qui interamente riportato.
Roma 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCACISL, UILTEC-UIL – in considerazione dell’attuale contesto geopolitico ed economico e delle incidenze, per imprese e lavoratori, su costi energetici, materie prime e in generale sul potere d’acquisto, – riconoscendo nel modello di relazioni industriali settoriali uno strumento utile per poter fornire risposte adeguate alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in grado, nel rispetto dell’assetto di regole condivise, di tener conto del contesto di riferimento, – fermo restando il sistema condiviso e ribadito anche nel CCNL del giugno 2022 in merito all’adeguamento dei trattamenti economici minimi (TEM) agli scostamenti tra inflazione prevista e reale, – tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati da ISTAT, a consuntivo e previsionali, Concordano quanto segue.
– Dal 1 gennaio 2024, incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) di 68 euro per la categoria D1.
Tale incremento è conseguente a:
anticipazione al 1.1.2024 dell’erogazione di 45 euro (alla D1), quale quota della tranche di aumento contrattuale del TEM previsto da luglio 2024 (68 euro alla D1); l’erogazione della restante parte della tranche di aumento contrattuale, pari a 23 Euro (alla D1), rimane confermata dal 1 luglio 2024
anticipazione al 1.1.2024 dell’inserimento di 23 euro (alla D1) nel TEM prelevati dall’EDR, previsto da luglio 2024 per il riallineamento degli scostamenti inflattivi (nei limiti di capienza degli importi dell’EDR)
– Le somme anticipate verranno compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale in relazione ai residui inflattivi da regolare e alle tranches di aumento contrattuale da erogare.
– Fermo restando la decorrenza dell’aumento del TEM da gennaio 2024, tenuto conto dei tempi tecnici per la ridefinizione dei nuovi importi per tutte le categorie e settori contrattuali, gli stessi potranno essere riconosciuti anche retroattivamente con le buste paga di febbraio 2024.
SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||
Incremento TEM | Incremento TEM | |||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A1 | 71,00 | 30,00 | 24,00 | 10,00 |
A2 | 71,00 | 18,00 | 24,00 | 7,00 |
A3 | 71,00 | 16,00 | 24,00 | 5,00 |
B1 | 66,00 | 17,00 | 21,00 | 5,00 |
B2 | 66,00 | 12,00 | 21,00 | 4,00 |
C1 | 54,00 | 20,00 | 18,00 | 6,00 |
C2 | 54,00 | 15,00 | 18,00 | 5,00 |
D1 | 51,00 | 17,00 | 17,00 | 6,00 |
D2 | 51,00 | 12,00 | 17,00 | 4,00 |
D3 | 51,00 | 10,00 | 17,00 | 3,00 |
E1 | 46,00 | 12,00 | 15,00 | 3,00 |
E2 | 46,00 | 6,00 | 15,00 | 2,00 |
E3 | 46,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 |
E4 | 46,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 |
F | 46,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR
Cat. PO | Trattamento contrattuale previgente | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||||||
TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |||
A1 | 2.425,52 | 507,96 | 34,00 | 2.496,52 | 537,96 | 0,00 | 2.520,52 | 547,96 | 0,00 |
A2 | 2.425,52 | 288,07 | 31,00 | 2.496,52 | 306,07 | 0,00 | 2.520,52 | 313,07 | 0,00 |
A3 | 2.425,52 | 229,70 | 28,00 | 2.496,52 | 245,70 | 0,00 | 2.520,52 | 250,70 | 0,00 |
B1 | 2.238,22 | 286,76 | 27,00 | 2.304,22 | 303,76 | 0,00 | 2.325,22 | 308,76 | 0,00 |
B2 | 2.238,22 | 199,39 | 26,00 | 2.304,22 | 211,39 | 0,00 | 2.325,22 | 215,39 | 0,00 |
C1 | 2.000,25 | 302,40 | 25,00 | 2.054,25 | 322,40 | 0,00 | 2.072,25 | 328,40 | 0,00 |
C2 | 2.000,25 | 221,61 | 23,00 | 2.054,25 | 236,61 | 0,00 | 2.072,25 | 241,61 | 0,00 |
D1 | 1.849,03 | 299,23 | 23,00 | 1.900,03 | 316,23 | 0,00 | 1.917,03 | 322,23 | 0,00 |
D2 | 1.849,03 | 207,74 | 20,00 | 1.900,03 | 219,74 | 0,00 | 1.917,03 | 223,74 | 0,00 |
D3 | 1.849,03 | 156,73 | 20,00 | 1.900,03 | 166,73 | 0,00 | 1.917,03 | 169,73 | 0,00 |
E1 | 1.671,87 | 237,41 | 19,00 | 1.717,87 | 249,41 | 0,00 | 1.732,87 | 252,41 | 0,00 |
E2 | 1.671,87 | 146,27 | 18,00 | 1.717,87 | 152,27 | 0,00 | 1.732,87 | 154,27 | 0,00 |
E3 | 1.671,87 | 86,42 | 16,00 | 1.717,87 | 89,42 | 0,00 | 1.732,87 | 89,42 | 0,00 |
E4 | 1.671,87 | 42,17 | 16,00 | 1.717,87 | 44,17 | 0,00 | 1.732,87 | 44,17 | 0,00 |
F | 1.638,46 | 0,00 | 15,00 | 1.684,46 | 0,00 | 0,00 | 1.698,46 | 0,00 | 0,00 |
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 ottobre 2023, n. 29559, ha stabilito che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto, non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtu’ del principio dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’articolo 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.
Circolare 4/2023 del Metasalute
Come da comunicazione del 18 Ottobre 2023 (FMS/137/P), il Metasalute ha siglato un accordo per la gestione dei Nuovi Piani Sanitari validi per il triennio 2024-2026 con Intesa Sanpaolo RBM Salute, l’attuale gestore assicurativo dei Piani Sanitari in scadenza al 31 dicembre 2023. Per il 2024-2026, il Fondo ha definito una nuova offerta sanitaria prevedendo nuovi Piani (Allegato al Regolamento – Piani Sanitari):
– Piano Base con contribuzione mensile pari a 13,00 Euro (156,00 Euro su base annua);
– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a 16,67 Euro (200,00 Euro su base annua);
– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a 23,34 Euro (280,00 Euro su base annua);
– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a 34,00 Euro (408,00 Euro su base annua);
– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a 75,00 Euro (900,00 Euro su base annua).
I nuovi piani sanitari, in vigore dal 01 gennaio 2024, sono differenti rispetto ai piani sanitari degli anni precedenti e, anche a parità di contribuzione, i livelli delle garanzie sanitarie non sono omogenei rispetto al passato. I Piani Sanitari Integrativi sono stati rimodulati e adeguati equilibrando il rapporto tra la contribuzione e le prestazioni dei diversi piani, per garantire la sostenibilità e il principio di collettività che sono alla base di un Fondo di natura contrattuale come Metasalute. Ad esempio, il nuovo Piano MS1, ora adeguato al rapporto tra le prestazioni offerte e la contribuzione di 200,00 Euro, non è corrispondente al Piano A in quanto alcune importanti garanzie sanitarie come la copertura di tutti gli interventi chirurgici, prima caratterizzanti il Piano sanitario A e B, oggi trovano un trattamento analogo a partire dal Piano MS2 con contribuzione annua di 280,00 Euro o, ancora, la garanzia “lenti e occhiali”, prima prevista dal Piano Base, dal 2024 sarà presente solo a partire dal Piano MS3, con contribuzione annua pari a 408,00 Euro. Pertanto, prima di effettuare la scelta dei Piani per l’anno 2024, si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche presenti sul sito del Fondo alla sezione “Piani Sanitari”.
a partire da lunedì 23 ottobre e fino al 22 novembre 2023, all’interno dell’Area Riservata Azienda, sarà disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2024. La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2024 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 novembre 2023 (incluso).
Il completamento parziale della procedura e/o l’assenza di alcuna selezione alla data del 23 novembre 2023 determinerà l’applicazione del piano Base per l’intero anno 2024 senza possibilità di modifica. La procedura è disponibile nel menu “Azienda” alla voce “Assegnazione dei Piani Sanitari 2024”. Il Manuale di attribuzione dei piani sanitari, disponibile sul sito web del Fondo nell’area pubblica “Manuali e procedure”, illustra dettagliatamente tutti i passaggi utili alla corretta gestione dei 3 step previsti dalla procedura:
I piani prescelti avranno durata per l’intero anno solare 2024 (1° gennaio – 31 dicembre) e non potranno essere variati in corso d’anno. Si raccomanda pertanto un’attenta consultazione delle istruzioni operative illustrate dettagliatamente nell’apposito Manuale.
Sono tre gli incentivi per l’assunzione di personale previsti dal decreto Lavoro. Si va dallo sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato che assume i beneficiari dell’assegno di inclusione, alla decontribuzione in caso di assunzione di giovani NEEET con età inferiore ai 30 anni dal 1° giugno al 31 dicembre e fino all’istituzione di fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre. Tre agevolazioni con caratteristiche diverse, per quanto riguarda le condizioni e i limiti da osservare, che bisogna valutare con attenzione prima dell’utilizzo. ATTENDIAMO il decreto di conversione in legge, solo allora avremo la certezza.
Confimi Industria Meccanica ed i sindacati Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno raggiunto un accordo, in data 19 giugno 2023, per riconoscere ai lavoratori delle imprese metalmeccaniche della manifattura un adeguamento salariale utile a superare il deprezzamento del potere di acquisto subito a causa dell’inflazione.
La contrattazione ha di fatto permesso di incrementare di 124,60 euro mensili (+6,6%) al 5° livello le buste paga già a partire dal 1°giugno 2023, assorbendo di fatto gli aumenti salariali già previsti.
dal 1° giugno 2023 | ||
categorie | incrementi | minimi |
9 | 173,41 | 2.800,82 |
8 | 155,95 | 2.516,29 |
7 | 143,41 | 2.316,25 |
6 | 133,64 | 2.158,49 |
5 | 124,6 | 2.012,49 |
4 | 116,33 | 1.878,92 |
3 | 111,43 | 1.800,30 |
2 | 100,51 | 1.623,45 |
il verbale del : 19-06-2023-Confimi-verbale-di-incontro-adeguamento-IPCA
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 11, Sezione Quarta, Titolo VI, del CCNL Industria Metalmeccanica del 05/02/2021, per poter garantire il diritto soggettivo alla “Formazione continua” e la “crescita delle competenze professionali” dei lavoratori, le parti sociali hanno realizzato la Piattaforma MetApprendo.
A tale Piattaforma finora potevano accedere quelle aziende che avevano adempiuto all’obbligo di versare, entro il 31/12/2021, un contributo una tantum pari a 1,50 euro per ciascun dipendente (art. 7, comma 13, Sezione Quarta, Titolo VI del soprarichiamato CCNL)
Invece veniamo alla tua domanda, recentemente Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm in data 10 maggio hanno siglato un accordo con il quale prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum pari a 1,80 euro per dipendente fino al termine ultimo del 31 luglio 2023. Al fine del calcolo del contributo verrà considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022.
L’accordo però INTERESSA SOLO LE AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE E QUELLE CHE ANCORA NON AVESSERO ADEMPIUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGAOTRIO ex art. 7 del CCNL, mentre non si applica a quelle che hanno già provveduto al versamento in fase di prima adesione al Portale al 31.12.21, come voi.
(Si ricorda che il versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.)
Si parla di 123,40 euro in più in busta paga dal mese di giugno, per i lavoratori metalmeccanici. La novità arriva dal CCNL 2021/2023 in vigore, con all’interno due punti ben precisi: un primo aumento di 27 euro già prefissato (a giugno) e una clausola di salvaguardia che fa lievitare questa cifra a 123,40 euro. Nei primi giorni del mese di giugno 2023, l’Istat ha ufficializzato il valore dell’Ipca depurato, dai costi energetici importati, indice a cui il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici fa riferimento per il calcolo degli aumenti contrattuali, ecco da dove deriva questo aumento.
Una nota Istat del 2023 indica l’indice IPCA al netto degli energetici importati pari 6,6 punti. In base a questa, e alla circolare n. 15 del 9 giugno 2022 di Federmeccanica: “ a decorrere dal mese di giugno 2023 si procederà alla verifica del dato consolidato dell’anno precedente e qualora l’importo dell’indice IPCA risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento, si procederà al relativo adeguamento“.
In dettaglio, gli aumenti sugli stipendi minimi sono stati introdotti in questo modo:
di 112 euro per il quinto livello,
di 100 euro per il terzo livello.
Le tranche di aumento sono state spalmate su diverse annualità:
a giugno 2021 per 25 euro, già erogata
a giugno 2022 per 25 euro, già erogata
a giugno 2023 per 27 euro,
a giugno 2024 per 35 euro.
In base a quanto scritto nel contratto rinnovato, nel mese di giugno 2023 la retribuzione dei lavoratori metalmeccanici cresce a 124,27 euro per il livello C3.
Visto l’indice IPCA, per la prima volta verrà applicata la cosiddetta clausola di garanzia, inserita nell’ultimo rinnovo del CCNL Metalmeccanici, di seguito gli aumenti comprensivi della clausola di salvaguardia di giugno 2023
Dopo la consultazione con i lavoratori è stata sciolta, dai sindacati FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo
L’accordo di rinnovo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.
Parte economica
L’aumento complessivo (TEC) nel triennio sarà di 167 euro e il montante salariale totale di 4.019 euro.
L’intesa sottoscritta prevede, infatti, un aumento medio sui minimi(TEM) di 153 euro (cat. F). L’aumento sarà distribuito in 3 “tranche”:
- 61 euro dal 1° gennaio 2023;
- 45 euro dal 1° gennaio 2024;
- 47 euro dal 1° aprile 2025.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale saranno destinati dal 1° gennaio 2024 14 euro per tutti i lavoratori del settore sui fondi sanitari integrativi.
Parte normativa
Le Relazioni Industriali vengono rafforzate attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Inoltre, viene aperto il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.
Particolare l’attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.
Migliorato anche il capitolo salute e sicurezza, attraverso il recepimento dell’accordo interconfederale e della norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Rispetto al tema dei diritti, vengono attenzionati i temi che riguardano le fragilità, prevedendo anche lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.
Vengono inoltre riconosciuti: un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni; la frazionabilità del congedo parentale; la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104; il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e viene recepito l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.
Di particolare rilievo l’intervento sul welfare contrattuale. Si riconosce dal 1° gennaio 2024 l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e si prevede che il lavoratore che vorrà contribuire con una quota aggiuntiva, accederà a un piano sanitario più completo.
La parola passa ora ai lavoratori che, nelle le assemblee nei luoghi di lavoro, voteranno questa intesa.
Procede l’iter che porterà alla piena previsione dell’accordo di rinnovo del CCNL Gomma Plastica industria, a seguito della consultazione tra le Organizzazioni sindacali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL con i lavoratori; oggetto dell’incontro l’ipotesi di accordo sottoscritta il 26 gennaio.
Secondo quanto previsto nella menzionata ipotesi, l’accordo di rinnovo avrà vigenza sino al 31 dicembre 2025.
Molteplici i fronti interessati dalle novità concertate.
Per la parte economica viene previsto un incremento parametrico medio rispetto agli attuali minimi tabellari che a regime si assesterà complessivamente nella soglia di 153,00 €, corrisposto a salire in tre tranche:
- 61,00 € a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- ulteriori 45 € a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- ulteriori 47 € a decorrere dal 1° aprile 2025.
Sotto il profilo della parte normativa del contratto collettivo, verranno rafforzate le relazioni industriali con particolare riferimento a materie quali:
- pari opportunità e monitoraggio dell’occupazione femminile;
- mappatura della diffusione della contrattazione aziendale.
Importanti novità anche in materia di salute e sicurezza con previsione di incremento dei permessi retribuiti per coloro che assolvono all’incarico di RLS e per il concreto espletamento dello stesso, calibrato in relazione alle dimensioni aziendali datoriali.
Previsto anche il mancato computo ai fini del periodo di comporto per ciò che attiene alle assenze per malattia connesse alla sottoposizione a terapie salvavita ed il riconoscimento di un ulteriore giorno di permesso retribuito in ipotesi di malattia dei figli aventi età compresa tra 3 e 10 anni.
Da ultimo, per quello che riguarda il welfare aziendale viene prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione al fondo sanitario di settore.
L’agevolazione consiste nello sgravio contributivo:
- nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
- riparametrato e applicato su base mensile, per 24 mesi
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .
Resta inalterata l’aliquota di computo ai fini pensionistici.
Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il riferimento allo sgravio per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.
Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime “de minimis ”
Beneficiari, come detto, sono :
- dottori di ricerca
- personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge 240 2010 sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato.
Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l’emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.
L’obiettivo è quello di ampliare la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come
- eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR
- possibilità di ampliare anche l’accesso a reti di PMI
- coinvolgimento degli atenei per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
- possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .
Sono in corso le trattative di rinnovo del primo contratto collettivo nazionale della distribuzione moderna organizzata firmato il 19 dicembre 2018 da Federdistribuzione e i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e scaduto a dicembre 2019.
Riguarda le imprese del commercio, alimentari e non alimentari, organizzate in catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line.
Trattativa e proposte della piattaforma sindacale
Il primo incontro per il rinnovo del contratto era stato tenuto il 24 marzo 2021 ed era stato presentato un documento unitario dalle tre sigle sindacali in cui si sottolineava la necessità di
- adattare le competenze dei lavoratori alle nuove sfide del contesto economico.
- accompagnare i processi di turn over attraverso la cosiddetta staffetta generazionale.
- nuove tutele e garanzie per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro,
- attenzione al welfare, all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare, alla formazione, alla lotta alla discriminazione di genere
- la rivisitazione delle professionalità nei sistemi di classificazione del personale
- rendere più strutturato l’articolato contrattuale in tema di lavoro agile
- aggiornare le norme su agibilità sindacali e le aree su cui possono intervenire la contrattazione di secondo livello e la contrattazione integrativa aziendale.
Gli incontri sono ripresi ad 20 ottobre 2021: le parti hanno stabilito in primo luogo di procedere alla sottoscrizione definitiva del testo unico contrattuale risultante dal riallineamento dell’intesa di rinnovo del 19 dicembre 2019 e dalla disciplina riconducibile alla versione del CCNL Terziario distribuzione servizi del 2013 (quando Federdistribuzione era ancora in Confcommercio).
Dopo un rallentamento del confronto, a dicembre 2022 è stato firmato un protocollo comune a tutte le sigle del settore terziario e commercio con l’adeguamento economico in vista degli attesi rinnovi (indennità una tantum di 350 euro e acconto sui futuri aumenti) e accordi sul successivo calendario per la prosecuzione delle trattative.
Il confronto tra i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e l’associazione imprenditoriale di settore Federdistribuzione, è proseguito il 28 febbraio sui temi della classificazione del personale, del franchising e delle politiche di genere.
Sulla classificazione del personale Federdistribuzione ha illustrato una proposta che elimina l’attuale struttura dell’inquadramento unico dalle figure professionali riconducibili alle aziende di pubblicità e prevede l’attribuzione di un livello alle varie figure dell’e- commerce, del farmacista (responsabile di parafarmacia e non), del supervisore di barriera casse e dell’addetto al picking.
Sulle politiche di genere i sindacati chiedono di rafforzare il congedo per le donne vittime di violenza di genere, nonché di migliorare le attuali pattuizioni previste dal Contratto Nazionale.
Il prossimo tavolo di confronto è fissato al 22 marzo 2023
Il contratto e i minimi retributivi in vigore
Il trattamento economico attualmente in vigore prevede :
- nuovi minimi contrattuali dal 2019 – che recepiscono gli incrementi salariali erogati da Federdistribuzione pari a 61,00 € al IV livello – oltre ad un aumento salariale pari a 24,00 € al IV livello, da riparametrare per gli altri, con decorrenza dal mese di dicembre del 2018 corrisposti nel mese di gennaio 2019
- due erogazioni straordinarie una tantum pari a 500 euro nel mese di febbraio 2019 e a 389,00 nel mese di marzo 2020, a copertura del periodo di carenza contrattuale dal 2015/2018.
- un sistema di bilateralità ad hoc anche con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa di natura obbligatoria nonché alla formazione professionale rivolta ai quadri aziendali.
- Infine il testo del contratto richiama come parte integrante gli istituti, gli articoli e le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, così come integrati e modificati dal contratto in vigore al 31 dicembre 2013, riferiti al sistema di relazioni sindacali, contrattazione, diritti sindacali, tutela della salute e della dignità della persona, composizione delle controversie e disciplina del rapporto di lavoro.
Di seguito la tabella dei minimi retributivi :