Il 13 giugno 2024 tra Confimi Industria Meccanica, Fim -Cisl e Uilm-Uil è stato sottoscritto il nuovo verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti.

Dopo aver nuovamente rilevato il considerevole scostamento inflattivo, con il presente accordo, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

Di seguito i nuovi aumenti retributivi che decorrono dal 1° giugno 2024:

Categoria Aumenti dal 1.6.2024
9 193,26
8 173,83
7 159,82
6 148,94
5 138,86
4 129,65
3 124,22
2 112,02

I nuovi minimi risultano dunque i seguenti:

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Categoria Minimi al 31.05.2024 Minimi al 01.06.2024
9 2.800,82 2.994,08
8 2.519,29 2.693,12
7 2.316,25 2.476,07
6 2.158,49 2.307,43
5 2.012,49 2.151,35
4 1.878,92 2.008,57
3 1.800,30 1.924,52
2 1.623,45 1.735,47

Il valore minimo di paga oraria è definito dividendo per 173 il minimo tabellare.

Contratto “Socrate” per l’occupazione

Mantenendo valida la medesima decorrenza degli aumenti retributivi, vengono adeguati anche i minimi previsti per i lavoratori assunti con il contratto “Socrate” per l’occupazione (OSC):

NUOVI MINIMI OSC

Categoria Minimi al 01.06.2024
9 2.582,23
8 2.323,55
7 2.135,52
6 1.990,80
5 1.856,33
4 1.732,12
3 1.660,33
2 1.585,12

Trasferte

Le Parti definiscono inoltre i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria:

INDENNITA DI TRASFERTA FORFETTARIA

Tipologia Dal 01.06.2024
Trasferta interna 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,28
Quota per il pernottamento 24,15

Reperibilità

Vengono poi aggiornate anche le nuove indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024:

INDENNITA’ DI REPIRIBILITA’

Categoria 16h (gg lavorato) 24h(gg lavorato) 24h (festivo) 6gg 6 gg con festivo 6 gg con festivo e gg libero
2-3 5,80 8,68 9.39 37,70 38.41 41.28
4 -5 6.87 10.82 11.58 45.19 45.95 49.89
Superiore alla 5 7.91 13.00 13.70 52.55 53.26 48.35

 

20240613-CONFIMI-Accordo-13-giugno-2024-accordo-adeguamento-ipca-firmato

L’11 giugno 2024 tra Unionmeccanica Confapi, Fim -Cisl, Fiom -Cgil e Uilm -Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica Confapi.

Le Parti, sulla base dell’importo relativo all’adeguamento Ipca comunicato dall’Istat in data 7 giugno 2024, determinano i nuovi importi in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità.

Trattamento economico

Di seguito gli aumenti e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 che sostituiscono quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (importi in euro):

– 192,68 per i livelli 9Q e 9;

– 173,26 per il livello 8Q e 8;

– 159,32 per il livello 7;

– 148,50 per il livello 6;

– 138,51 per il livello 5;

– 129,30 per il livello 4;

– 123,93 per il livello 3;

– 111,70 per il livello 2;

– 101,14 per il livello 1.

I nuovi minimi saranno quindi i seguenti:

– 2.985,18 per i livelli 9Q e 9;

– 2.684,27 per i livelli 8Q e 8;

– 2.468,33 per il livello 7;

– 2.300,75 per il livello 6;

– 2.145,87 per il livello 5;

– 2.003,23 per il livello 4;

– 1.920,00 per il livello 3;

– 1.730,47 per il livello 2;

– 1.566,89 per il livello 1.

Trasferte

Le parti definiscono inoltre, con decorrenza 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria:

– 49,68 euro trasferta intera;

– 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

– 24,83 euro quota per il pernottamento.

Reperibilità

Vengono infine aggiornate anche le nuove indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024.

In allegato il testo del rinnovo.

Metalmeccanici-piccola-industr-confapi

In data 11 giugno 2024 è stato sottoscritto il verbale di accordo che fissa i nuovi minimi retributivi del Ccnl Metalmeccanica Confapi, alla luce dell’incremento dell’indice Ipca al netto degli energetici importati, secondo quanto previsto dal medesimo accordo collettivo.

Gli adeguamenti riguarderanno non soltanto i minimi retributivi, come pocanzi indicato, ma anche il trattamento forfettizzato di trasferta e l’indennità di reperibilità (declinata secondo la fisionomia e le collocazioni previste in via generale dal contratto collettivo).

Firmatari dell’accordo, da un lato, Unionmeccanica-Confapi e, dall’altro, Fims-Cisl, Fiom- Cgil e Uilm-Uil.

La decorrenza degli incrementi è fissata nella data del 1° giugno 2024.

metalmeccanica_industria_adeguamenti_retributivi010624_verbale_incontro_110624

Accordo di rinnovo 5 giugno 2024 allegato

In data 5 giugno 2024 tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo.

Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 1°giugno 2024 e ha validità fino al 31 dicembre 2027.

Sfera di applicazione

Viene modificato l’articolo inserendo:

  • nel settore “Pubblici Esercizi” le aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting);
  • nel settore “Ristorazione Collettiva” le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).

Congedi per donne vittime di violenza di genere

Viene introdotto un congedo di 90 giorni lavorativi (prorogabile per ulteriore 90 giorni) in favore delle donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Per fruire di tale congedo la lavoratrice deve:

– concedere al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 7 giorni;

– produrre la certificazione attestante l’inserimento in specifici percorsi di protezione.

Tale congedo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti ivi comprese ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR e dà diritto alla percezione di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita. Alla lavoratrice è concessa la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il suo ritorno a tempo pieno.

Premio di risultato

L’ipotesi di accordo prevede che il premio di risultato di cui all’articolo 13 del CCNL venga assorbito da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL erogato successivamente al 1° giugno 2024.

Viene poi stabilita l’erogazione, con la retribuzione di novembre 2027, di un importo come di seguito indicato in caso di mancata definizione di un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026:

In alternativa:

  • il datore di lavoro può decidere di destinare la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare;
  • i lavoratori possono destinare gli importi di cui sopra al fondo di previdenza complementare FON.TE.

Classificazione del personale

L’accordo interviene sull’articolo 54 integrando la declaratoria anche alla luce dell’allargamento del campo di applicazione.

Ferie e permessi

Viene modificato l’articolo 135 prevedendo la maturazione delle ferie anche nel periodo di congedo parentale. Per quanto attiene i permessi l’articolo 114 ora precisa che i periodi di congedo di maternità, paternità e congedo parentali sono utili ai fini della loro maturazione.

Assistenza sanitaria integrativa Quadri

Il contributo annuale è ora fissato ad euro 340,00 a carico ditta ed euro 50,00 a carico del dipendente. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro viene aumentato di euro 20,00 e di ulteriori euro 20,00 dal 1° gennaio 2026.

Aumenti retributivi e minimi contrattuali

Per quanto riguarda il trattamento economico viene previsto un aumento complessivo di euro 200,00 per il livello 4 da riconoscersi in 5 tranches:

  • euro 50,00 dal 1° giugno 2024;
  • euro 40,00 dal 1° giugno 2025;
  • euro 40,00 dal 1° giugno 2026;
  • euro 30,00 dal 1° giugno 2027;
  • euro 40,00 dal 1° dicembre 2027.

Gli importi degli aumenti, che risultano validi anche per le aziende della ristorazione collettiva, sono i seguenti:

I nuovi minimi, anch’essi validi anche per le aziende della ristorazione collettiva, risultano i seguenti:

Tredicesima e quattordicesima mensilità

Per quanto attiene la tredicesima mensilità viene corretto l’articolo 183 precisando che i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale sono computati ai fini della sua integrale maturazione.

Anche per la quattordicesima mensilità viene previsto il pieno computo dei periodi di congedo di maternità e paternità. I periodi di congedo parentale saranno utili alla maturazione della quattordicesima mensilità a decorrere dal 1°dicembre 2027.

Assistenza sanitaria integrativa. A far data dal 1° gennaio 2027 il contributo da versare al Fondo EST a carico del datore di lavoro sarà pari ad euro 15,00.

CCNLRistorazionePubbliciEsercizi2024

Con comunicato congiunto delle sigle firmatarie FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM, è stato reso noto l’indice IPCA – NEI per il 2023, in base al quale è determinabile l’incremento retributivo contrattuale effettivamente previsto dal CCNL Metalmeccanici industria.

Il valore reso noto in data 7 giugno 2024, consuntivo per l’anno 2023, è pari al 6,9 %.

In ragione di tale indice, superiore rispetto agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti con la mensilità di giugno 2024, è stato previsto un apposito incontro per definire i nuovi importi calibrati per ciascun livello, con le associazioni datoriali firmatarie FEDERMECCANICA e ASSISTAL.

È stato intanto fornito nel comunicato l’importo di 137,52 € di incremento calibrato in relazione al livello C3 (ex 5° livello).

Con il cedolino di maggio 2024 deve essere erogata la prima tranche dell’Una Tantum prevista nel rinnovo del 16 febbraio 2024 del CCNL Studi professionali Confprofessioni.

L’Una tantum, di importo complessivo pari a 400 €, sarà corrisposta in due momenti, a maggio 2024 e a maggio 2025, con erogazioni di pari importo.

Tale somma ha la finalità di andare a fornire intera copertura del periodo di vacanza contrattuale compreso tra il 1° aprile 2018 ed il 1° marzo 2024.

Tale importo potrà essere corrisposto anche mediante il ricorso a strumenti di welfare e si intende in ogni caso omnicomprensivo di ogni istituto.

Viene poi prevista la riparametrazione dell’importo spettante in relazione a assunzioni e cessazioni intervenute nel corso del mese, così come in ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Fermo restando chiaramente che

  1. Gli aumenti e le una tantum previste dal protocollo straordinario di settore 12.12.23 NON SONO ASSORBIBILI ne dai superminimi ne dai nuovi aumenti
  2. Le due tranche dell’UNA TANTUM dell’ipotesi di accordo del 22.3.24 sono chiaramente assorbibili dai superminimi concessi ai lavoratori dopo il 1.1.22 e che siano specificatamente indicata la loro assorbibilità per aumenti contrattuali e NON SIANO di merito
  3. Discorso un po’ diverso per gli aumenti contrattuali previsti dal protocollo d’intesa del 22.3.24 e 28.3.24 ovvero sono assorbibili sempre dai superminimi concessi dal 1.1.22 e che siano specificatamente indicata la loro assorbibilità per aumenti contrattuali e NON SIANO di merito, ma la loro assorbibilità è tratta dall’art. 126 del CCNL del commercio

Per riepilogare ed essere più chiaro facendo riferimento al 4 livello avremo:

01.01.23  – 200,00 – NON assorbibile – UNA TNATUM  – Prot. Straordinario di settore 12.12.23

31.03.23  – 150,00 – NON assorbibile – UNA TANTUM –  Prot. Straordinario di settore 12.12.23

01.04.24 – 30,00 –  NON assorbibile –  Aumento paga tabellare – Prot. Straordinario di settore 12.12.23

1.4.24 – 70,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.7.24 – 175,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – UNA TANTUM –  Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.3.25 – 30,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.7.25 – 175,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – UNA TANTUM –  Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.25 – 25,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.26 – 35,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.27 – 40,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

Testo da inserire nei futuri  contratto di assunzione affinché il superminimo si assorbibile da futuri aumenti contrattuali accordo CCNL 22.3.24 e 28.3.24

Siamo lieti di comunicarLe che, codesta Società, ha deciso di concederLe un aumento retributivo ad personam (superminimo assorbibile) di € _____ mensili lordi, da corrispondersi per tutte le mensilità, comprese quelle aggiuntive.

Dal __________, pertanto, la Sua retribuzione lorda mensile sarà così costituita:_________________ €

Superminimo assorbibile   __________________ €

Totale: _________________ €

Il suddetto superminimo individuale, che costituisce elemento di un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio), applicato al rapporto in essere, sarà assorbito, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi, di cui costituisce anticipazione:

• previsti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;

• derivanti dal Suo inquadramento in categorie professionali contrattuali superiori a quella da Lei oggi posseduta;

• comunque, spettanti a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la causa.

Il mancato assorbimento, totale o anche solo parziale, del superminimo assorbibile individuale nei prossimi incrementi retributivi sopra citati o in quelli successivi, e, comunque in qualcuno degli elementi retributivi sopra citati, non costituisce rinuncia da parte nostra ad effettuare l’assorbimento, mantenendo piena validità quanto qui previsto.

La preghiamo di sottoscrivere la presente lettera in segno di ricevuta ed accettazione di quanto in essa contenuto

Nella decisione n. 3284 del 5 febbraio 2024, la Cassazione  ha stabilito che, nel caso in cui un appaltatore venga sostituito da un altro appaltatore in un contratto di servizi (in assenza di una clausola sociale, come nel caso del CCNL Turismo), il lavoratore licenziato dall’appaltatore cessato non ha diritto a un trasferimento automatico all’azienda subentrante, ma che devono essere soddisfatti i seguenti requisiti ai sensi del art. 2112 cc, il trasferimento dell’attività commerciale deve essere specificamente confermato, attraverso il trasferimento di beni di dimensioni non trascurabili che siano funzione integrante e strumentale dell’attività commerciale, o almeno attraverso il trasferimento di “know-how” o di altri attributi idonei a fornire autonomia operativa al gruppo di dipendenti.

Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende, ai Consulenti e ai Lavoratori iscritti al Fondo che è stato aggiornato il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024 e vigente a decorrere dalla medesima data.

Gli adeguamenti si riferiscono ai seguenti articoli:

  • 3.1 (modalità di adesione – registrazione aziende)
  • 3.2 (modalità di adesione – adesione dei lavoratori dipendenti)
  • 5 (adesione a Metasalute di lavoratori e imprese metalmeccaniche con forme di sanità integrativa preesistenti)
  • 6.1 (decorrenza delle prestazioni sanitarie per lavoratori dipendenti)
  • 8.1 (decorrenza e cessazione della contribuzione – lavoratori dipendenti)
  • 10.1 (modalità versamento dei contributi – lavoratore dipendente, nucleo familiare e conviventi di fatto)
  • 11 (ritardato e mancato versamento)
  • 2 dell’allegato al Regolamento (adesione a pagamento dei compenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto)
  • 3 dell’allegato al Regolamento (destinazione dei flexible benefits previsti dal CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 26 novembre 2016)

Con sentenza n. 2778/2024, pubblicata il 21 marzo 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato estende il potere di disposizione anche a violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro, in quanto il provvedimento esprime una valutazione dell’ordinamento di rilevanza pubblicistica dell’esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati.

Il 22 marzo 2024 Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno definito  la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; l’ultimo accordo, risale al 2019, seppur seguito da un Protocollo Straordinario di settore del 12/12/2022, ora necessitava di una revisione, non solo sotto il profilo economico, ma anche di numerosi istituti che in questi anni sono stati oggetto di modifiche normative.

Il nuovo contratto collettivo avrà:

  • – validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027
  • – si prevede di applicare al nuovo contratto collettivo un aumento dei minimi retributivi, pari ad euro 240 per il 4° livello di inquadramento, da riparametrare per tutti gli altri livelli.
  • – per compensare il lungo periodo di carenza contrattuale, viene altresì prevista una somma Una Tantum di euro 350 per il 4° livello di inquadramento, da riparametrare per tutti gli altri livelli, che verrà erogata in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e a luglio 2025. Tale importo verrà riproporzionato in base alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023; le parti stipulanti hanno espressamente previsto che l’elemento retributivo di acconto di futuri aumenti contrattuali (AFAC), erogato a partire dalla mensilità di aprile 2023, sarà assorbito dall’importo dell’una tantum fino a concorrenza.

 

– contratto a tempo determinato: il nuovo accordo interviene sul tema delle causali per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sulla scia di quanto stabilito dal Decreto lavoro, che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina sul tema, affinché si tenesse conto delle specificità di ciascun settore; in particolare, le Parti hanno individuato le seguenti causali:

      • Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive;
      • Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;
      • Festività natalizie: lavoratori assunti nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio;
      • Festività pasquali: lavoratori assunti nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti a 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
      • Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
      • Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di prodotti innovativi, anche digitali;
      • Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
      • Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno della nuova apertura o dalla ristrutturazione, da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
      • Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a 24 mesi.

 

Una previsione molto importante è quella rivolta alla contrattazione di secondo livello, che potrà intervenire in tale ambito al fine di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale nelle unità produttive, individuare altri eventi rilevanti per il contesto territoriale che possano giustificare nuove assunzioni a tempo determinato.

  • – welfare contrattuale: viene previsto un aumento di euro 3 della quota a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025, al fine di incentivare l’assistenza sanitaria integrativa;
  • – il ccnl Commercio, che già in precedenza poneva una particolare attenzione, nella classificazione del personale, a tutte quelle figure impegnate in mansioni legate al mondo delle ICT, pubblicità, marketing e comunicazione, nel nuovo accordo dà a queste ultime ancora più spazio, restando così al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro (introducendo, ad esempio, il data entry agent o l’addetto e-commerce).

– indennità annua della clausola elastica del part-time in aumento da 120 a 155 euro.

 

  • – Per quanto alla parità di genere e l’equa distribuzione dei carichi di famiglia, sono intervenute su più istituti:
      • ai congedi parentali, il cui godimento era prima condizionato dalla richiesta scritta con un preavviso di almeno 15 giorni, che nel nuovo accordo diventano 5;
      • viene introdotta una disciplina dettagliata sui congedi per donne vittime di violenza di genere, prevedendo che il relativo periodo di fruizione sia computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto;
      • viene inoltre garantita alla lavoratrice la possibilità di richiedere il passaggio da tempo pieno a tempo parziale o il trasferimento in altra sede lavorativa.

 

 

 

 

Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli.

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

 

 

Importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.

Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69