Trasporto Merci-Ind./Artig. I100 Revisione automatica Nazionale 19/03/2024

 

Ferie e permessi: a seguito di riscrittura integrale del CCNL 18/05/2021, che all’art. 4 “Trattamento per i lavoratori nuovi assunti” ha previsto “il terzo anno sara’ riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di Rol ed ex festivita’ pari a 3,5 giornate e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante”, per il rateo di ex festivita’ (F02) per il gruppo ufficiale 11 (Ass.ccnl12/17 Viaggiante 39×5), con decorrenza 01/2025 e’ stata inserita la categoria con anzianita’ fino a 36 mesi che prevede la mutazione del rateo pari a 28 ore.

 

Terziario Confcommercio H011 Revisione automatica PD 01/01/2002

 

Accordo integrativo del 31/10/2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’assunzione con contratto di apprendistato

Per i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di “Facility Management” (rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere), U.N.I.COOP e UGL Terziario hanno sottoscritto in data 20 maggio 2022 e 27 agosto 2023 gli accordi di rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

Le intese riguardano i dipendenti delle cooperative che svolgono servizi di “Facility Management”rifacimento camerepuliziefacchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Minimi tabellari

L’accordo stabilisce incrementi dei minimi tabellari con decorrenze progressive dal 1° aprile 2022, 2023, 2024 e 2025, differenziati per livello contrattuale.

Indennità integrativa

Dal 1° agosto 2023 viene introdotta una nuova indennità per inflazione che integra la retribuzione mensile, con erogazione prevista anche per gli anni 2023 e 2024.

Lavoratori di primo ingresso o reimpiego

Il contratto regola le assunzioni di primo ingressoper lavoratori senza esperienza e di reimpiego per specifiche categorie di personale.

L’intesa prevede un periodo di formazione obbligatoria e stabilisce livelli retributivi dedicati.

Accordi di gradualità

Le parti prevedono programmi di adeguamento graduale dei trattamenti economici per cooperative con specifici requisiti di mutualità e patrimoniali, da definire a livello regionale o provinciale.

Premio di risultato

Nelle cooperative che rispettano determinati parametri di mutualità e patrimoniali, il CCNLintroduce il premio di risultato composto da parte fissa e variabile, insieme a una banca ore per gestire la flessibilità lavorativa.

Decorrenza 

Il CCNL decorre dal 1° aprile 2022 e avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

 

Rinnovato il CCNL Commercio Conflavoro-PMI e Fesica-Confsal

Il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi è il Contratto Collettivo Nazionale che regola i rapporti tra aziende dei settori interessati (ad esempio logistica e distribuzione merci, vendite online o corrispondenza) e il personale dipendente.

Siglato da Conflavoro PMIFesica-Confsal e Confsal è stato rinnovato il 17 gennaio 2023, con decorrenza dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026.

Vediamo la disciplina prevista dal contratto per quanto riguarda mansioni svolte, livelli di inquadramento e tabelle di retribuzione.

Il calcolo della retribuzione lorda in busta paga (e di conseguenza lo stipendio) si effettua sulla base delle tabelle retributive indicate nel CCNL

Inquadramento Minimi tabellari
Quadri € 2.752,50*
Primo Livello € 2.296,00
Secondo livello € 2.054,00
Terzo livello € 1.829,00
Quarto livello € 1.650,00
Quinto livello € 1.540,00
Sesto livello € 1.433,50
Settimo livello € 1.305,50
O.v. A € 1.593,00
O.v. B € 1.417,50

* di cui euro 260,77 quale indennità di funzione

La paga oraria e giornaliera, così come lo stipendio mensile, per il lavoratore del Commercio varia a seconda del contratto di lavoro (full-time, part-time, apprendistato) e degli scatti di anzianità.

Nel calcolo dello stipendio netto dei lavoratori con CCNL del Commercio, a partire dal lordo, uno degli elementi di cui tenere conto è il livello di inquadramento. Vediamo dunque in dettaglio come funziona nel Commercio il calcolo in busta paga dello stipendio netto, livello per livello.

Il calcolo della retribuzione, nel Commercio come negli altri settori produttivi, dipende da molteplici fattori che hanno impatto sulla tassazione, quindi sul passaggio dal lordo (RAL) al netto in busta paga: contratto di lavoro, nuovo scaglione IRPEF, residenza (e quindi addizionali comunali e regionali corrispondenti), detrazioni fiscali per lavoro dipendente.

Quella indicata nelle tabelle retributive dei diversi livelli del CCNL Commercio è la retribuzione annua lorda (RAL) che, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, rappresenta l’imponibile fiscale assoggettato a tassazione IRPEF. Si tratta di un parametro del contratto collettivo che viene utilizzato per calcolare la busta paga mensile, da differenziare poi per contratti di apprendistato, part-time e full-time.

Da precisare che, secondo quanto previsto dal CCNL, il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello e, se percepisce già una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, ha diritto a mantenere la relativa eccedenza come assegno “ad personam” avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie, senza che questa possa essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.

Tabelle retributive CCNL Commercio Conflavoro PMI

Retribuzione giornaliera

  • Paga giornaliera: tabellare: 26

Retribuzione oraria

  • Paga oraria 38 ore/settimana tabellare: 164
  • Paga oraria 40 ore/settimana tabellare: 168
  • Paga oraria 42 ore/settimana tabellare: 182
  • Paga oraria 45 ore/settimana tabellare: 195

Maggiorazioni

  • Lavoro straordinario diurno (41-48 ore/settimana) 15%
  • lavoro straordinario diurno feriale (eccedente 48 ore/settimana) 20%
  • lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio (dalle 22.00 alle 6.00) 50%
  • lavoro straordinario festivo e domenicale 30%
  • lavoro straordinario festivo e notturno personale direttivo 35%
  • lavoro domenicale personale direttivo 25%

Tredicesima e quattordicesima

Al lavoratore, del contratto Commercio, spettano sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità.

Calcolo scatti di anzianità

IL CCNL Commercio prevede 10 scatti di anzianità, che ogni tre anni vanno ad incrementare il lordo e il netto in busta paga:

  • 25,46 euro per livello Q;
  • 24,84 euro per livello I;
  • 22,83 euro per livello II;
  • 21,95 euro per livello III;
  • 20,66 euro per livello IV;
  • 20,30 euro per livello V;
  • 19,73 euro per livello VI;
  • 19,47 euro per livello VII;
  • 15,50 euro per Viaggiatore 1a categoria;
  • 14,46 euro per Viaggiatore 2a categoria.

Rinnovi Contratto Commercio UNILAVORO PMI, CIU, FIRAS SPP e FENIMPRESE

Il contratto per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario e Servizi firmato con le sigle UNILAVORO PMI, CIU, FIRAS SPP e FENIMPRESE ha scadenza il 30 giugno 2027.

Quello dei lavoratori del settore Commercio, Terziario e Servizi firmato con le sigle ALIM, CONFIAP, FENAPI, FISMIC CONFSAL, FILCOM FISMIC CONFSAL e CONFSAL ha scadenza il 31 dicembre 2025.

Il 29 agosto 2023 si sono incontrati ANPIT, UNICA, CONFIMPRENDITORI, CISALTERZIARIO e CISAL per il Protocollo di rinnovo della parte retributiva del CCNL.

CCNL Commercio, Terziario e Servizi: Unilavoro PMI

In base al CCNL siglato da Unilavoro PMI con Ciu Unionquadri-Firas SPP il 15 giugno 2022, sono previsti i seguenti incrementi salariali

Aumenti non assorbibili

CCNL Confcommercio: rinnovo 2024-2027 siglato da Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e Associazioni delle cooperative del Terziario.

Rinnovato CCNL 22 marzo 2024 il contratto dei dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi che applicano i CCNL siglati da ConfcommercioFederdistribuzioneConfesercenti e Associazioni delle cooperative del Terziario.

Il CCNL ha durata quadriennale e prevede una clausola “di ultrattività” che assicura la continuità delle misure fino al successivo rinnovo. Si applica a quasi 3 milioni di addetti.

In attesa del rinnovo, il 12 dicembre 2022 era stato siglato un protocollo straordinario in base al quale erano stati calendarizzati una serie di aumenti retributivi e una tantum. Adesso sono scattati tutti gli aumenti a regime:

  •  incremento tabellare (240 euro al IV livello) comprensivo di quanto riconosciuto con il Protocollo straordinario e con un aumento di 70 euro a partire da aprile 2024;
  •  una tantum di vacanza contrattuale da 350 euro, di cui 175 euro versati con le competenze di luglio 2024 e la restante quota a luglio 2025;
  •  indennità annua pari a 155 euro per la clausola elastica del part-time.

Aumenti retributivi per livello 2024-2027

LIVELLO 01/04/2023 01/04/2024
Quadro 52,09 121,54
I 46,92 109,48
II 40,59 94,7
III 34,69 80,94
IV 30 70
V 27,1 63,24
VI 24,33 56,78
VII 20,83 48,61
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48

 

LIVELLO 01/03/2025 01/11/2025
Quadro 52,09 60,77
I 46,92 54,74
II 40,59 47,35
III 34,69 40,47
IV 30 35
V 27,1 31,62
VI 24,33 28,39
VII 20,83 24,31
Operatore di vendita I categoria 28,32 33,04
Operatore di vendita II categoria 23,78 27,74

 

LIVELLO 01/11/2026 01/02/2027
Quadro 60,77 69,44
I 54,74 62,55
II 47,35 54,11
III 40,47 46,25
IV 35 40
V 31,62 36,14
VI 28,39 32,45
VII 24,31 27,78
Operatore di vendita I categoria 33,04 37,76
Operatore di vendita II categoria 27,74 31,7

 

LIVELLO   TOTALE
Quadro 416,67
I 375,34
II 324,67
III 277,5
IV 240
V 216,83
VI 194,66
VII 166,66
Operatore di vendita I categoria 226,55
Operatore di vendita II categoria 190,2

Importi Una Tantum per livello

LIVELLO 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175 175
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Op. vendita I categoria 165,2 165,2
Op. vendita II categoria 138,69 138,69

Tabelle retributive CCNL Confcommercio

Terzo elemento provinciale CCNL Commercio

E’ previsto il pagamento del terzo elemento provinciale, per un importo differente rispetto ai 2,07 euro, di:

  • 11,36 euro per la provincia di Milano,
  • 9,03 euro per la provincia di Piacenza,
  • 10,33 euro per la provincia di Bergamo,
  • 8,78 euro per la provincia di Brescia,
  • 7,75 euro per la provincia di Como e Varese,
  • 6,71 euro per la provincia di Torino,
  • 2,07 nelle provincie nelle quali non sia stato specificamente determinato.

Divisori:

  •  giornaliero: 26.
  •  orario: 168 (personale a 40 ore sett.), 182 (42 ore sett.), 195 (45 ore sett.).

Nuovo contributo per Enti Bilaterali

Nuovo contributo per l’Ente Bilaterale Territoriale, dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza, dovuto per 14 mensilità e comprensivo delle somme per le attività previste dall’articolo 22, comma 5, del CCNL.

Aumento contributo per sanità integrativa

Il contributo obbligatorio dovuto dal datore di lavoro per l’a copertura assicurativa integrativa (versata al Fondo ESTaumenta dal 1° aprile 2025, arrivando a 15 euro al mese.

Congedo parentale: ridotto il preavviso

Per il congedo parentale si prevede adesso un preavviso scritto di 5 giorni, invece dei precedenti 15.

Causali per proroga e rinnovo contratti a termine

Le nuove causali per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata):

  • Saldi;
  • Fiere;
  • Festività natalizie;
  • Riduzione dell’impatto ambientale;
  • Terziario avanzato;
  • Digitalizzazione;
  • Nuove aperture;
  • Incremento temporaneo.

CCNL Dirigenti Confcommercio – Manageritalia

Con lo stipendio di novembre 2023 è arrivata la terza e ultima tranche (da 600 euro) una tantum per il mancato rinnovo contrattuale dei Dirigenti del Terziario Confcommercio – Manageritalia.

L’accordo prevede l’aumento dei minimi contrattuali mensili per i dirigenti di nuova nomina o di nuova assunzione, nel seguente schema:

  • dal 1° dicembre 2023 – retribuzione mensile minima di 4.040,00 euro (56.560,00 l’anno);
  • dal 1° luglio 2024 – retribuzione mensile minima di 4.190,00 euro (58.660,00 l’anno);
  • dal 1° luglio 2025 – retribuzione mensile minima di 4.340,00 euro (60.760,00 l’anno).

CCNL Federterziario e Ugl Terziario

Il 25 gennaio 2024 è stato rinnovato il CCNL tra Federterziario e Ugl Terziario: ai lavoratori è corrisposta una indennità di vacanza contrattuale da 200 euro per tutti i livelli retributivi, di cui 100 euro con la retribuzione di aprile 2024 ed altri 100 euro con la retribuzione di settembre 2024. Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024.

Tra gli accordi sottoscritti nel corso del 2023 segnaliamo la stipula del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, siglato da CEPA, ESAARCO, UNILAVORO PMI, ONAPS, CONFSAL e FENALS CGS  (con decorrenza 01/05/2023) e il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, siglato da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal  (con decorrenza dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026).

C’è poi in rinnovo della parte retributiva del CCNL siglato da ANPIT, UNICA, CONFIMPRENDITORI, CISAL TERZIARIO e CISAL, a decorrere dal 1° settembre 2023.

CCNL Terziario Confimprese Italia

Il 20 luglio 2023 Confimpreseitalia e Fesica-Confsal hanno firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Terziario (attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa).

Per i dipendenti delle aziende appartenenti al settore, il nuovo CCNL avrà effetti per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Il contratto aumenta i minimi retributivi tabellari, l’indennità di vacanza contrattuale, straordinari e riduzione annua.

CCNL Commercio, minimi retributivi e indennità una tantum da luglio 2024

La somma forfettaria una tantum versata come indennità di vacanza contrattuale sarà riconosciuta in due rate:

  1. tranche da 175 euro al IV livello con la retribuzione di luglio 2024;
  2. tranche da 175 euro al IV livello con la retribuzione di luglio 2025.

Ecco gli importi una tantum per i diversi livelli contrattuali:

Livello 1° luglio 2024 1° luglio 2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatori di vendita
I categoria 165,20 165,20
II categoria 138,69 138,69

Le tabelle retributive

  • 2.788,78 euro per il livello Q CCNL Commercio, per i quadri con funzioni direttive di rilevante importanza;
  • 2.359,17 euro per il livello 1 CCNL Commercio per gli impiegati direttivi: funzioni ad alto contenuto professionale, come capo di servizio o ufficio tecnico;
  • 2111,89 euro per il livello 2 CCNL Commercio, per gli impiegati di concetto: svolgono compiti autonomi e funzioni di coordinamento e controllo, come addetto alle esecuzioni di progetti;
  • 1.881,70 euro per il livello 3 CCNL Commercio, per gli impiegati di concetto (mansioni con conoscenze tecniche ed adeguata esperienza) e per gli operai specializzati provetti; come disegnatore tecnico;
  • 1.698,73 euro per il livello 4 CCNL Commercio, per gli impiegati d’ordine (compiti operativi come la vendita) e per gli operai specializzati; come cassiere comune;
  • 1.585,68 euro per il livello 5 CCNL Commercio, per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati: funzioni con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, come addetto al controllo delle vendite;
  • 1.477,53 euro per il livello 6 CCNL Commercio, per gli operai comuni: funzioni con semplici conoscenze, come imballatore;
  • 1.346,80 euro per il livello 7 CCNL Commercio, per gli addetti alle pulizie ed i garzoni.

 

TABELLA RIFERIMENTO

Per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto in data 1° ottobre 2024 l’accordo integrativo dell’intesa per il rinnovo del CCNL siglata il 22 marzo 2024. L’accordo integrativo precisa che, al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024 – già posticipate al 1° giugno 2024 dall’accordo 28 marzo 2024 e successivamente al 1° ottobre 2024 dall’accordo 27 giugno 2024 – entrano in vigore dal 1° novembre 2024; fino al 31 ottobre 2024 restano in vigore le figure professionali precedenti.

Il 1° ottobre 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno firmato un accordo integrativo per il rinnovo del CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, che era stato siglato il 22 marzo 2024. L’accordo specifica che le modifiche alla classificazione professionale, introdotte nel rinnovo del CCNL, entreranno in vigore il 1° novembre 2024, ma solo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante. Fino al 31 ottobre 2024 continueranno ad essere valide le vecchie figure professionali.

 

Apprendistato professionalizzante

Al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’accordo integrativo del 28 marzo 2024 precisava che le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo 22 marzo 2024 sarebbero entrate in vigore dal 1° giugno 2024.

Con l’accordo integrativo 27 giugno 2024 le Parti hanno stabilito che, al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo 22 marzo 2024, già posticipate al 1° giugno 2024 dall’accordo 28 marzo 2024, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2024.

Da ultimo, l’accordo integrativo del 1° ottobre 2024 stabilisce che le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo 22 marzo 2024 – già posticipate al 1° giugno 2024 dall’accordo 28 marzo 2024 e successivamente al 1° ottobre 2024 dall’accordo 27 giugno 2024 – entrano in vigore dal 1° novembre 2024 e fino al 31 ottobre 2024 restano in vigore le figure professionali precedenti.

Ma in sostanza cosa intende l’accordo del 1 ottobre 2024?

A tale scopo si allega la scheda completa del CCNLK COmmercio, aggiornato nella parte relativa all’apprendistato.

 

SCHEDA_CCNL_COMMERCIO_10_2024

In effetti il disegno di legge Lavoro, nel corso del suo esame in Commissione (conclusosi il 19 settembre 2024), è stato oggetto di recenti emendamenti che hanno interessato diversi articoli tra cui l’articolo 9  “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”.

L’art. 9 interviene per porre rimedio all’utilizzo dell’assenza prolungata ed ingiustificata del lavoratore per ottenere il licenziamento e il diritto alla NASpI.

Secondo la riformulazione dell’art. 9 se un lavoratore è assente senza giustificazione oltre il limite previsto dal CCNL o, in mancanza di tale previsione, per più di 15 giorni, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato del lavoro, che può verificare la situazione. In questo caso, il rapporto di lavoro si considera in ogni caso risolto per decisione del lavoratore (dimissioni), e non si configura l’obbligo di versare il ticket di licenziamento

Articoli di maggior interesse del disegno di legge  in materia di lavoro:

articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
articolo 2 – Modifiche al D. Lgs 81/2008
articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali
articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine
articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile
articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni)
articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore
articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi
articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi
articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva
articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Il contratto di apprendistato professionalizzante è destinato all’assunzione e formazione di giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni. È fatto obbligo al datore di lavoro di realizzare un processo formativo, definito nel piano formativo all’atto dell’assunzione,  che consenta al lavoratore di conseguire la qualifica professionale al termine del contratto di apprendistato.

Alla retribuzione erogata durante il contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al:

– aziende con più di 9 unità, 10% per tutta la durata dell’apprendistato;

– aziende con meno di 9 unità 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno.

È inoltre possibile sottoinquadrare il lavoratore in accordo alle previsioni stabilite dal CCNL.

È possibile preveder per l’apprendista un superminimo, magari assorbibile, per incentivare il giovane, con la retribuzione, l’apprendista, come per tutti i lavoratori ha diritto al Welfare aziendale se previsto, e al PDR/PDP, lo smart working può essere attivato anche per gli apprendisti, purché venga effettuata la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e l’apprendista.

Non è ammessa la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore già impiegato in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva, svolta in maniera continuativa o frazionata.

In caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato il datore di lavoro se in possesso del DURC, può continuare ad applicare l’aliquota al 10% per ulteriori 12 mesi. Inoltre, è previsto un ulteriore anno con sgravio al 50% dei contributi dovuti, fino a un massimo di 3.000 euro, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data di fine formazione.

Per fruire dello sgravio al 50% post formazione, i datori di lavoro non devono presentare alcuna istanza preventiva: è sufficiente inserire direttamente l’esposizione del beneficio nella denuncia contributiva UniEmens, indicando all’interno di:

“DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo”:

– nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “GECO”;

– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato) ;

– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Sanilog, con circolare n. 3 del 18 settembre 2024, ha informato che, dal 1° ottobre al 9 dicembre 2024, è possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2025 al nucleo familiare già iscritto nel 2024 ovvero procedere a una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2025 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025).

 

In data 2 settembre 2024 Sistema Impresa, Aifos e Fesica-Confsal hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl Terziario Sistema Impresa. L’intesa decorre dal 1° maggio 2023 (eccetto le modifiche normative, che decorrono dal 1° aprile 2024) al 31 marzo 2027.

In particolare, l’accordo prevede modifiche alla classificazione del personale e nuovi profili professionali; modifiche alla disciplina di permessi e maternità; l’introduzione di un’una tantum; nuovi minimi tabellari con decorrenze differenziate; nuove causali per il lavoro a termine e clausole elastiche nel part-time.

Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 27 giugno 2024, hanno raggiunto un accordo integrativo riguardante le nuove figure professionali per l’apprendistato professionalizzante nel settore Terziario, distribuzione e servizi, che sarebbero dovute entrare a regime dal 1° giugno 2024.

L’accordo differisce al 1° ottobre 2024 l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante. Pertanto, fino a tale data, restano in vigore le precedenti figure.

 

E’ stato sottoscritto, in data 22 luglio 2024, dalle associazioni del turismo Confesercenti (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del turismo, settore che dà occupazione a oltre 1,2 milioni di lavoratori.

Il nuovo contratto decorre dal 1°luglio 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2027.

Previsto per tutti un aumento salariale di 200 euro, sul IV livello a regime, seppure con decorrenze diverse e tranches differenti dovute ad una maggiore attenzione sui settori più in difficoltà, dalle mense alle agenzie di viaggi.

Oltre a essere stato rafforzato il welfarecontrattuale, in particolare l’Assistenza Sanitaria Integrativa, sul piano normativo sono tante le novità contenute in questa ipotesi di rinnovo: dal potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.

È stata, inoltre, prevista la costituzione di una commissione paritetica nazionale entro la fine del 2024 che affronti i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce della crescente importanza della tematica anche per il settore del turismo, mentre sul fronte della conciliazione vita/lavoro sono stati riformulati i trattamenti spettanti ai genitori durante i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, con effetti positivi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.

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In data 26 giugno 2024, Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci-Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno siglato l’accordo integrativo all’ipotesi d’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024, che perfeziona le tabelle degli aumenti retributivi (sistemando degli arrotondamenti) previste agli articoli 161, 162 e 164, Ccnl, e rende note le relative tabelle retributive di riferimento.

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