Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non può essere condannata un’azienda, datrice di lavoro, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa da un accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali in tempi precedenti. Secondo i giudici della Corte di Cassazione l’accordo derogatorio non è in contrasto con i principi dettati nella Carta costituzionale, né viola i vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro, in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l’impatto della situazione di esubero.
La Confcommercio di Milano, con i sindacati territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno stipulato, in data 7 novembre 2019, un accordo di secondo livello, denominato “Milano Città Turistica”, valido per il territorio comunale milanese.
L’intesa dà attuazione alla specifica regolamentazione sui contratti a tempo determinato prevista dal CCNL Terziario. L’accordo consente di superare i limiti di durata nonché di poter prorogare e rinnovare i contratti a termine in assenza di causali per un massimo di 36 mesi.
L’intesa è usufruibile dalle imprese del commercio associate a Confcommercio Milano che applicano integralmente il Contratto del Terziario e che versano la contribuzione all’Ente Bilaterale Ebiter Milano.
Le imprese della distribuzione commerciale (ma anche altre attività come chi opera nei musei, in luoghi e monumenti storici, i parcheggi e le autorimesse, gli organizzatori di convegni e il noleggio di autoveicoli), potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di stagionalità: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio (shopping delle festività natalizie e saldi), dalla domenica precedente a quella successiva la Pasqua, dal 1° giugno al 30 settembre (saldi estivi, afflusso di turisti).
Le imprese potranno inoltre assumere lavoratori a tempo determinato anche per la partecipazione a fiere ed eventi che si svolgeranno nelle aree di Fieramilanocity e di Rho – Pero
Quanto sopra secondo un recente parere ha validità solo per le imprese iscritte all’associazione di categoria firmataria.