L’articolo 1, commi da 395 a 398, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Con risoluzione del 31 gennaio 2025 n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – Ridenominazione del codice tributo “1702”.

CCNL Edilizia – Aziende cooperative: chiusura della parte salariale
Per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Produzione e lavoro con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno siglato in data 28 gennaio 2025 l’ipotesi di accordo per la chiusura della parte salariale.

CCNL Edilizia – Aziende industriali: ipotesi di accordo per la chiusura della parte salariale
Per i dipendenti delle imprese edili ed affini, ANCE con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno siglato in data 28 gennaio 2025 l’ipotesi di accordo per la chiusura della parte salariale del CCNL. In relazione agli aumenti dei minimi tabellari stabiliti.

CCNL Turismo – Confindustria: novità e nuove tabelle retributive
Per i dipendenti del settore turismo, Federturismo-Confindustria ha diffuso le tabelle retributive, condivise tra le Parti. Le tabelle seguono l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 dicembre 2024 per il rinnovo del CCNL.

L’accordo riguarda i dipendenti del settore turismo e riguarda:

Decorrenza
Il CCNL è valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Minimi tabellari
L’accordo 21 dicembre 2024 prevedeva un aumento della paga nazionale conglobata a livello C2, da riparametrare per gli altri livelli.
Le Parti hanno ora determinato i nuovi importi dei minimi tabellari con decorrenza gennaio 2025, giugno 2025, maggio 2026 e aprile 2027.

Previsti aumenti e decorrenze diverse per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo, per i quali gli aumenti saranno erogato con decorrenza gennaio 2025, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.

Una tantum
Concordata un’una tantum per i dipendenti, riproporzionata in base al servizio svolto nel periodo stabilito. Gli importi variano per tipologia contrattuale e sono esclusi dal TFR e dagli istituti contrattuali. L’importo spetta anche in caso di cessazione anticipata.

Elemento di garanzia retributiva
Aziende prive di contratti di secondo livello per tre anni corrisponderanno un elemento di garanzia retributiva ai dipendenti, proporzionato alla durata del rapporto e calcolato sulla base del livello contrattuale.

Quota di servizio
I finanziamenti all’ente bilaterale EBIT prevedono contributi condivisi tra aziende e lavoratori. In caso di omissioni, il datore è obbligato a compensare il lavoratore.

Tredicesima mensilità
I periodi di congedo parentale e obbligatorio maturano interamente ai fini della tredicesima.

Quattordicesima mensilità
Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo obbligatorio sono inclusi nella maturazione della quattordicesima; dal 1° dicembre 2027, inclusi anche i congedi parentali.

Orario di lavoro
I permessi per riduzione oraria non maturano durante le assenze non retribuite, salvo congedi obbligatori o parentali.

Ferie
Le assenze per congedi e infortunio non incidono sull’anzianità di servizio ai fini delle ferie.

Maternità
I congedi obbligatori e parentali sono computati nell’anzianità di servizio e maturano tredicesima, ferie e permessi orari.

Permessi per donne vittima di violenza di genere
Prevista l’estensione del congedo retribuito e il diritto alla trasformazione o al trasferimento del rapporto di lavoro.

Assistenza sanitaria integrativa
Dal 2027, aumentano i contributi al Fondo sanitario Fontur e alla Cassa Qu.As. per i quadri, con clausole di compensazione in caso di mancati versamenti.

Mance
Abrogato il divieto di accettazione delle mance.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’0,8%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024.

Conseguentemente, l’INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla retribuzione orario effettiva, come segue:

– fino a 9,48 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,40 euro, contributo orario pari a 1,68 euro;

– da 9,48 a 11,54 euro: retribuzione convenzionale pari a 9,48 euro, contributo orario pari a 1,89 euro;

– oltre 11,54 euro: retribuzione convenzionale pari a 11,54 euro, contributo orario pari a 2,30 euro;

– in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: retribuzione convenzionale pari a 6,11 euro, contributo orario pari a 1,22 euro.

Decorrenza iniziale e finale del contratto :Il rinnovo del CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e resterà valido fino al 31 dicembre 2027

 

 Aziende cooperative:
Dal 2025, ferie e altri istituti differiti maturano per ogni ora giustificata. La disciplina della malattia garantisce trattamenti migliorativi in caso di condizioni particolarmente gravi.

In caso di infortunio sul lavoro, la cooperativa corrisponderà il 100% della retribuzione giornaliera.
Dal giorno successivo integrerà l’invalidità INAIL, compresa la carenza, fino alle percentuali della retribuzione giornaliera indicate dalle Parti.

soci lavoratori potranno chiedere di accorpare in un unico periodo le ferie, le ex festività, i roll e le altre ipotesi di assenze retribuite.

Dal 1° gennaio 2025 per il personale viaggiante iscritto a Previdenza Cooperativa il contributo a carico azienda è aumentato rispetto a quello previsto dal fondo. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1° gennaio 2025 con età inferiore a 35 anni compiuti, dalla stessa data è ulteriormente elevato.

   Per  tutti:

Campo di applicazione del CCNL
L’accordo riguarda i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ed include ora anche le attività di corrieri espresso, traslochi, montaggio arredi e altre attività logistiche non legate direttamente al trasporto merci.

 

Classificazione del personale
Sono eliminati alcuni profili professionali e introdotti nuovi, con il livello 6J soppresso entro il 31 dicembre 2025. I lavoratori al livello 6J verranno inquadrati al livello 6.

Retribuzioni
Si introduce l’“Elemento Professionale di Area” (EPA), che influisce su istituti contrattuali e legali. Gli aumenti vengono distribuiti tra minimi retributivi e EPA in diverse fasi entro il 2027.

 Bilateralità
Ogni lavoratore contribuisce al finanziamento di Ebilog.

 Orario di lavoro
Novità sull’orario settimanale per il personale viaggiante con riduzioni progressive a partire dal 2025. Prevista una pausa retribuita di 30 minuti per turni di 8 ore.

 Ferie e permessi
Introdotte le ferie solidali e nuovi permessi retribuiti per eventi familiari o personali come nascita di un figlio, affido, adozione o grave infermità.
Vengono disciplinati i permessi per violenza di genere.

 Malattia
Confermato il trattamento completo per malattie gravi.
Al fine di contrastare l’assenteismo del personale, le aziende possono applicare decrementi del trattamento di malattia a carico azienda; in particolare, aziende possono ridurre il trattamento per assenze ricorrenti non giustificate da documentazione medica adeguata.

 Preavviso
Indicati i giorni di preavviso per il personale viaggiante non in prova, in base al livello di appartenenza.

 Contratti a termine e stagionali
Vengono ridefiniti i limiti di utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione e a tempo parziale. Specificate le attività stagionali legate ai settori agricolo, turistico e farmaceutico.

 Lavoro agile
Viene introdotto l’istituto.

 Ambiente e sicurezza
Viene approfondita la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e disciplinate le figure del R.L.S. e R.L.S. di sito produttivo.

In data 17 gennaio 2025 tra Unionmeccanica – Confapi e FIM – CISL, FIOM – CGIL e UILM – UIL è stata stipulata una dichiarazione comune concernente l’ultrattività del CCNL 26 maggio 2021 per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.
In particolare si prevede che, entro la fine di febbraio 2025, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, in regime di ultrattività, strumenti di welfare contrattuale del valore di 200,00 euro, rispettando le condizioni disciplinate dall’art. 52 del CCNL.

Per i dipendenti del settore turismo, Federturismo-Confindustria e AICA con Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2024 ‘ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L’intesa prevede un’una tantum per i dipendenti, aumenti contrattuali, contributi al Fondo sanitario Fontur, modifiche alla tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Ambito di applicazione
L’accordo riguarda solo i dipendenti del settore turismo.

Minimi tabellari
Previsti aumenti retributivi della paga conglobata, distribuiti in scadenze annuali e riparametrati secondo i livelli contrattuali.
Previsti aumenti e decorrenze diverse per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo.

Una tantum
Concordata un’una tantum per i dipendenti, riproporzionata in base al servizio svolto nel periodo stabilito. Gli importi variano per tipologia contrattuale e sono esclusi dal TFR e dagli istituti contrattuali. L’importo spetta anche in caso di cessazione anticipata.

Tredicesima mensilità
I periodi di congedo parentale e obbligatorio maturano interamente ai fini della tredicesima.

Quattordicesima mensilità
Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo obbligatorio sono inclusi nella maturazione della quattordicesima; dal 1° dicembre 2027, inclusi anche i congedi parentali.

Elemento di garanzia retributiva
Aziende prive di contratti di secondo livello per tre anni corrisponderanno un elemento di garanzia retributiva ai dipendenti, proporzionato alla durata del rapporto e calcolato sulla base del livello contrattuale.

Quota di servizio
I finanziamenti all’ente bilaterale EBIT prevedono contributi condivisi tra aziende e lavoratori. In caso di omissioni, il datore è obbligato a compensare il lavoratore.

Orario di lavoro
I permessi per riduzione oraria non maturano durante le assenze non retribuite, salvo congedi obbligatori o parentali.

Ferie
Le assenze per congedi e infortunio non incidono sull’anzianità di servizio ai fini delle ferie.

Maternità
I congedi obbligatori e parentali sono computati nell’anzianità di servizio e maturano tredicesima, ferie e permessi orari.

Permessi per donne vittima di violenza di genere
Prevista l’estensione del congedo retribuito e il diritto alla trasformazione o al trasferimento del rapporto di lavoro.

Assistenza sanitaria integrativa
Dal 2027, aumentano i contributi al Fondo sanitario Fontur e alla Cassa Qu.As. per i quadri, con clausole di compensazione in caso di mancati versamenti.

Mance
Abrogato il divieto di accettazione delle mance.

Decorrenza
Il CCNL è valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Per i dipendenti del compatto del Turismo Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva è in arrivo una tredicesima più alta, come previsto dal rinovo del CCNL che contiene l’aggiornamento delle tabelle retributive.

A beneficiare di una mensilità aggiuntiva più alta saranno tutti i lavoratori assunti con il Contratto Collettivo Nazionale che coinvolge turismo, pubblici esercizi e ristorazione collettiva, a prescindere dall’inquadramento.

Il nuovo contratto, che scadrà il 31 dicembre del 2027, porta quindi a importi della tredicesima maggiorati che equivalgono a quelli dei nuovi minimi retributivi, senza tenere conto degli elementi economici individuali come superminimi e scatti di anzianità.

Il rinnovo del CCNL ha infatti previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, rafforzando anche la normativa relativa ai diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, in riferimento alle molestie nei luoghi di lavoro e ai congedi per le donne vittime di violenza.

Ripercorriamo un po’ tutta la strada del compenso UNA TANTUM del 6% a copertura del rinnovo contrattuale.

Premesso che le condizioni per percepire l’UNA TANTUM del 6% sono le seguenti:

  1. inquadramento come dirigente almeno dal 1° gennaio 2019;
  2. fruizione nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo inferiore a 100.000 (centomila/00) euro;
  3. non aver percepito, nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (dal 1° gennaio 2019) e fino al momento di rinnovo del nuovo contratto collettivo di lavoro, ovvero 13 novembre 2024, aumenti retributivi o compensi di altra natura, come ad esempio, i  fringe benefit.

La complicazione è quella di determinare quali sono le voci che concorrono a determinare il “trattamento economico annuo lordo” per raggiungere i 100k nell’anno 2024, e quali sono gli “aumenti retributivi di altra natura” per iniziare è necessario rifarsi all’art. 3 comma 3 del rinnovo contrattuale, quindi le voci che concorrono alla determinazione del trattamento economico annuo lordo sono:

    1. il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;
    2. l’importo ex elemento di maggiorazione;
    3. gli aumenti di anzianità;
    4. i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

ad eccezione e quindi non concorreranno alla formazione deltrattamento economico  annuo lordo”:

    1. i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente,
    2. le gratifiche una tantum,
    3. nonché l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.

Mentre gli “aumenti retributivi o compensi di altra natura” sono:

  • i fringe benefit (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1 ° gennaio 2019 e che non siano stati attribuiti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG (*)
  • aumenti retributivi

non sono invece da considerare:

  • le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti ed eventualmente fruite dal dirigente.
  • le corresponsioni una tantum
  • i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).” (esclusi i piani di vendita dei commerciali)
  • gli scatti di anzianità
  • i compensi ed aumenti dovuti per adeguamento del TMCG nella vigenza del precedente c.c.n.l. e fino al 13 novembre 2024
  • *Art. 29

*DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti intendono chiarire che per “compensi di altra natura”, la cui percezione esclude i dirigenti dalla fruizione dell’importo una tantum, si vogliono intendere anche i fringe benefit (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1 ° gennaio 2019 e che non siano stati attribuiti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG. Non costituiscono invece “compensi di altra natura”, idonei ad escludere il riconoscimento dell’una tantum sopra delineata, le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti ed eventualmente fruite dal dirigente, né le corresponsioni una tantum, né compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).”  [esclusi i piani di vendita dei commerciali]

 

Ricordiamo inoltre che  le aziende  dovranno  obbligatoriamente adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, il cosiddetto MBO, “nell’ottica di orientare sempre più la prestazione dei dirigenti verso il raggiungimento di specifici obiettivi” dell’impresa dai quali non necessariamente determinano erogazioni annuali, ma potendo valere anche l’erogazione del premio in un più ampio arco temporale.

Da mettere in agenda:

– Minimi tabellari: dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026

– Una tantum: entro marzo 2025

– Formazione professionale: gennaio 2025

– Assistenza integrativa: dal 1° gennaio 2025

– Previdenza integrativa: dal 1° gennaio 2025

U.N.I.COOP e UGL Terziario hanno sottoscritto in data 20 maggio 2022 e 27 agosto 2023 gli accordi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di “Facility Management” (rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere),

L’accordo stabilisce incrementi dei minimi tabellari con decorrenze dal 1° aprile 2022, 2023, 2024 e 2025, differenziati per livello contrattuale.

Dal 1° agosto 2023 viene introdotta una nuova indennità per inflazione che integra la retribuzione mensile, con erogazione prevista anche per gli anni 2023 e 2024.

Nelle cooperative che rispettano determinati parametri di mutualità e patrimoniali, il CCNL introduce il premio di risultato composto da parte fissa e variabile, insieme a una banca ore per gestire la flessibilità lavorativa.

Il CCNL decorre dal 1° aprile 2022 e avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

Il 13 novembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi con decorrenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027.

A seguire le modifiche :

aspetti retributivi

Per gli aspetti retributivi, sono stati elevati i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80 mila euro per l’anno 2025 e a 85 mila euro dal 2026. A copertura dell’anno 2024 è stato previsto un importo “una tantum” pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100 mila euro).

È  stata anche resa obbligatoria per tutti l’adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, il cosiddetto MBO, al fine di ampliare sempre più la prestazione dei dirigenti nel  raggiungimento di specifici obiettivi dell’impresa.

definizione di dirigente

È  stata ampliata al fine di recepire quanto già succede nelle imprese e comprende anche le figure professionali ancora più qualificate e di esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa.

welfare bilaterale

È stato ampliato:

– in materia di previdenza complementare, il contratto è intervenuto sulla distribuzione delle quote di contribuzione al fondo Previndai con un aumento della quota minima a carico dell’impresa e un conseguente alleggerimento della qualità quella a carico del dirigente.

– è stato riconfermato il ruolo determinante del FASI per la sanità integrativa.
– sono state definite le funzioni di Fondirigenti a cui vengono aggiuntele le politiche attive del lavoro

– a 4.Manager viene affidata la promozione della cultura di impresa.
parità di genere

il contratto ha riservato un capitolo sul tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva,  alla tutela e al sostegno della maternità, della paternità e della genitorialità condivisa.

 

CCNL_DIRIGENTI_2025-2027

Per comprendere  come può cambiare il trattamenti delle festività nel cedolino, in questo articolo analizziamo le norme vigenti in materia e riportiamo l’elenco delle festività in calendario pagate nel 2024 e nel 2025.

Le festività si dividono in:

  •  festività nazionali le giornate riconosciute come tali su tutto il territorio nazionale e devono essere retribuite anche se non cadono in un giorno lavorativo;
  •  festività infrasettimanali quelle che cadono in giorni feriali e comportano l’astensione dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.

 

Il trattamento economico varia in base al calendario: se la festività cade in un giorno lavorativo, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione; se la festività cade in un giorno non lavorativo o di riposo settimanale, spetta comunque una quota aggiuntiva pari a una giornata lavorativa

 

Retribuzione festività di domenica o in giorno di riposo

Quando una festività cade di domenica o nel giorno di riposo settimanale del lavoratore possono configurarsi differenti trattamenti economici.

  •  Retribuzione aggiuntiva: al lavoratore spetta un importo aggiuntivo pari a una giornata lavorativa, oltre alla normale retribuzione settimanale.
  •  Possibilità di riposo compensativo: in alcuni casi, il CCNL può prevedere un giorno di riposo compensativo in alternativa alla retribuzione aggiuntiva.

Lavoro durante le festività

Se il lavoratore presta servizio in una giornata festiva:

  •  Maggiorazione retributiva: ha diritto alla retribuzione ordinaria giornaliera più una maggiorazione per lavoro festivo, la cui percentuale è stabilita dal CCNL di riferimento (generalmente tra il 50% e il 100% della retribuzione oraria).
  •  Riposo compensativo: in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione, può essere previsto un giorno di riposo compensativo.

Festività soppresse

Alcune festività civili sono state soppresse con la Legge n. 54 del 5 marzo 1977, ma i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti in sostituzione. Queste festività includono:

  •  San Giuseppe (19 marzo)
  •  Ascensione (39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 9 maggio e nel 2025 il 25 maggio)
  •  Corpus Domini (39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 30 maggio e nel 2025 il 22 giugno)
  •  Santi Pietro e Paolo (29 giugno escluso Roma, essendone i santi patroni)
  •  Unità Nazionale (4 novembre, nei CCNL prevede un trattamento coincidente con la domenica).

Il trattamento di queste giornate è regolato dai CCNL, che stabiliscono il numero di ore di permesso retribuito spettanti al lavoratore.

Elenco delle festività retribuite per il 2024

Ecco le festività nazionali e infrasettimanali riconosciute per il 2024:

  •  1° gennaio (lunedì): Capodanno
  •  6 gennaio (sabato): Epifania
  •  1° aprile (lunedì): Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
  •  25 aprile (giovedì): Festa della Liberazione
  •  1° maggio (mercoledì): Festa del Lavoro
  •  2 giugno (domenica): Festa della Repubblica
  •  15 agosto (giovedì): Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto)
  •  1° novembre (venerdì): Ognissanti
  •  8 dicembre (domenica): Immacolata Concezione
  •  25 dicembre (mercoledì): Natale
  •  26 dicembre (giovedì): Santo Stefano
  •  Santo Patrono della città in cui si trova il luogo di lavoro.

Pasqua non è in elenco perché cade sempre di domenica, già festivo.

NBLe date indicate possono subire variazioni in base a specifiche disposizioni locali o settoriali, o ancora in base al proprio CCNL.

Elenco delle festività retribuite per il 2025

Ed ecco le festività previste per il 2025, con relativo riconoscimento economico in busta paga:

  •  1° gennaio (mercoledì): Capodanno
  •  6 gennaio (lunedì): Epifania
  •  21 aprile (lunedì): Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
  •  25 aprile (venerdì): Festa della Liberazione
  •  1° maggio (giovedì): Festa del Lavoro
  •  2 giugno (lunedì): Festa della Repubblica
  •  15 agosto (venerdì): Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto)
  •  1° novembre (sabato): Ognissanti
  •  8 dicembre (lunedì): Immacolata Concezione
  •  25 dicembre (giovedì): Natale
  •  26 dicembre (venerdì): Santo Stefano
  •  Santo Patrono della città in cui si trova il luogo di lavoro

Anche in questo caso, Pasqua non è in elenco perché è domenica (già festivo) ed anche in questo caso le date sono indicative e possono esserci variazioni per il proprio settore o regione.

Si arena la trattativa per il rinnovo 2024-2027 del CCNL Metalmeccanici dopo l’incontro del 12 novembre: Federmeccanica e Assistal non accolgono le richieste sindacali (orario di 35 ore settimanali e aumento di 280 euro al mese) e restano ferme sulla contro-proposta di aumenti legati all’inflazione e premio nelle aziende in crescita.

Posizioni troppo lontane, dunque, con il negoziato che si interrompe per impossibilità di trovare un’intesa sul CCNL Metalmeccanici Industriali (Federmeccanica-Assistal), scaduto il 30 giugno 2024. E si conferma lo sciopero nelle prossime settimane