NEWS

Cassazione n. 80231/2021: indennità al lavoratore per danno emergente non imponibili, si per lucro cessante

Con l’ordinanza n. 8031 2021 la corte di Cassazione  ribadisce che eventuali indennità percepite dal lavoratore   sono soggette a tassazione esclusivamente se connesse al rapporto di lavoro   cioè  se finalizzate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante“)

Non sono invece assoggettabili a tassazione le somme volte a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente“).

Una delle condizioni è che  l’erogazione  sia indipendente dalla cessazione del rapporto, requisito necessario ad escludere  la tassazione   come afferma il precedente di Cassazione  15305 2009 : ” non  sono assoggettabili ad irpef  erogazioni non   connesse a obbligatorieta  per sostituzione del reddito o risarcimento danni per la perdita di redditi futuri “.

Nella nuova sentenza della Cassazione sul caso, vengono quindi evidenziati i motivi per cui  l’importo erogato corrisposto al ricorrente non era collegata al rapporto di lavoro intercorso , in quanto :

  • nel verbale di conciliazione, sottoscritto a seguito del licenziamento del dirigente, le parti avevano dato atto del carattere risarcitorio della indennità e che il relativo importo non era soggetto a ritenuta fiscale
  • il rapporto era già stato risolto antecedentemente rispetto al verbale di conciliazione;
  • il giorno successivo alla conciliazione, il dirigente  era stato assunto  in altra società

 

Pertanto:

  1.  laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero la mancata erogazione di somme corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante).
  2. Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

 

ESEMPI:

Lucro cessante:

Risarcimento di tutte le somme intere o ridotte legate al rapporto di lavoro e alla sua cessazione (con eccezione per l’incentivo all’esodo)

 

Danno emergente:

Danno biologico

Danno morale

Danno esistenziale

Danno da Perdita di chance

 

 

Condividi: