Cassazione n. 80231/2021: indennità al lavoratore per danno emergente non imponibili, si per lucro cessante
Con l’ordinanza n. 8031 2021 la corte di Cassazione ribadisce che eventuali indennità percepite dal lavoratore sono soggette a tassazione esclusivamente se connesse al rapporto di lavoro cioè se finalizzate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante“)
Non sono invece assoggettabili a tassazione le somme volte a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente“).
Una delle condizioni è che l’erogazione sia indipendente dalla cessazione del rapporto, requisito necessario ad escludere la tassazione come afferma il precedente di Cassazione 15305 2009 : ” non sono assoggettabili ad irpef erogazioni non connesse a obbligatorieta per sostituzione del reddito o risarcimento danni per la perdita di redditi futuri “.
Nella nuova sentenza della Cassazione sul caso, vengono quindi evidenziati i motivi per cui l’importo erogato corrisposto al ricorrente non era collegata al rapporto di lavoro intercorso , in quanto :
- nel verbale di conciliazione, sottoscritto a seguito del licenziamento del dirigente, le parti avevano dato atto del carattere risarcitorio della indennità e che il relativo importo non era soggetto a ritenuta fiscale
- il rapporto era già stato risolto antecedentemente rispetto al verbale di conciliazione;
- il giorno successivo alla conciliazione, il dirigente era stato assunto in altra società
Pertanto:
- laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero la mancata erogazione di somme corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante).
- Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
ESEMPI:
Lucro cessante:
Risarcimento di tutte le somme intere o ridotte legate al rapporto di lavoro e alla sua cessazione (con eccezione per l’incentivo all’esodo)
Danno emergente:
Danno biologico
Danno morale
Danno esistenziale
Danno da Perdita di chance