Cassa integrazione 2022: chiarimenti su massimale, conteggio settimane, licenziamenti – mess. INPS 1282/2022
Nel messaggio n. 1282/2022 INPS chiarisce che il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla legge di bilancio 2022 è applicabile anche in caso di eventi iniziati nel 2021 e prolungati nel 2022 non solo per quelli iniziati dopo il 1 gennaio .
Resta fermo però che l’importo piu alto è applicabile solo a partire da gennaio: ad esempio per periodi di riduzione lavorativa iniziata a novembre, il nuovo massimale unico può essere utilizzato, ma solo per gli assegni relativi a gennaio 2022.
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021 l’assegno di integrazione aveva due massimali :
- il primo per i lavoratori retribuzione lorda mensile sino a 2.159,48 euro: pari a 998,18 euro al lordo netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore
- il secondo per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 2.159,48 euro pari a 1.199,72 euro, (al netto1129,66 euro).
Dal 1° gennaio 2022 la riforma degli ammortizzatori sociali ha eliminato il massimale piu basso, innalzando di fatto per molti lavoratori l’assegno percepibile
I valori aggiornati dei trattamenti di integrazione salariale CIGO FIS e CISOA 2022 sono stati comunicati dall’inps con la circolare
massimale unico lordo vigente pari a 1.222,51 euro, (al netto della contribuzione 1151,12.
Come detto ora con il nuovo messaggio l’Istituto estende l’applicazione del tetto più ampio anche agli eventi iniziati nel 2021 sempre che vengano liquidati nel 2022.
Va sottolineato che lla novità vale anche per l’assegno d’integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà (in base agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/15), quando già non prevedano, per regolamento proprio, importi piu favorevoli
Nel messaggio INPS fornisce anche risposte a richieste pervenute dalle aziende . In particolare
- Il computo dei limiti temporali (13-26 settimane ) previsti dalla riforma per il FIS va effettuato facendo riferimento non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario aziendale.
- resta confermata la durata massima complessiva dei trattamenti prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 148 2015
- i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive, correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 e nel successivo messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.
- Riguardo gli obblighi di informazione e consultazione sindacale precisa che laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
- Infine l’istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale,