Cassa e Fis scontati da gennaio a chi ha superato la fase sindacale
Il Dl 4/2022 consente di non versare il contributo addizionale fino al 31 marzo. L’aiuto è mirato a turismo, ristorazione e trasporti. La procedura è ordinaria. Il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle attività ancora colpite dalla pandemia è esonerato dal contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8 del Dlgs 148/2015.
Sebbene da più parti si auspicasse la concessione di ulteriori misure emergenziali, è questa l’unica provvidenza assicurata dall’articolo 7 del Dl 4/2022, per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, nell’ambito dei settori individuati nel relativo allegato (dal turismo alla ristorazione, dalle attività ricreative ai trasporti).
Si tratta quindi del solo utilizzo agevolato delle misure che rientrano nella normativa di tipo generale a carattere temporaneo, riferibili pertanto, secondo l’inquadramento del datore di lavoro, alla cassa integrazione guadagni ordinaria o all’assegno d’integrazione salariale all’interno del Fis, soggette a tutte le disposizioni stabilite dal Dlgs 148/2015. Come precisato dall’Inps con la circolare 18/2022, permangono quindi tutte le regole che governano l’accesso ai trattamenti: l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, i termini per inviare le domande, l’anzianità minima di effettivo lavoro di almeno 30 giorni (fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili) che i beneficiari devono avere presso l’unità produttiva in cui è richiesto il trattamento, la relazione tecnica utile a fornire gli elementi probatori indispensabili per la concessione.
Se da una parte assume quindi rilievo fondamentale la fase istruttoria, preliminare al rilascio delle autorizzazioni, importanza sostanziale è data anche all’espletamento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del Dlgs 148/2015), individuati quale condizione di ammissibilità della domanda: il mancato espletamento è motivo di rigetto.
Salvo diversi interventi normativi o di prassi, potranno fruire delle provvidenze agevolate dall’inizio del 2022 solo i datori di lavoro che abbiano a suo tempo espletato tali formalità. La comunicazione alle Rsa o alla Rsu, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, entità e durata prevedibile e numero dei lavoratori coinvolti deve essere infatti svolta preventivamente ed esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale, ridotti a 10 per i datori fino a 50 dipendenti. Un bel problema, quindi, per chi non ha più tempo da perdere, dovendo attendere lo spirare di questi termini. Del resto, è solo per gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone), tali da rendere indifferibile la contrazione dell’orario, che la comunicazione ai sindacati può essere contestuale con l’inizio dell’evento: si pensi alla chiusura della classe di una scuola per intervento della pubblica autorità.
Facendo seguito alla circolare 18/2022, l’Inps, con il messaggio 606 dell’8 febbraio 2022, ha dato tempo per presentare le domande relative agli interventi iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022, fino al 23 febbraio ma, per fruire delle provvidenze dall’inizio dell’anno corrente occorre superare lo sbarramento della fase sindacale. Un contributo in tale senso è dato dal messaggio Inps 3777/2019, con cui l’Istituto ha precisato che l’accordo, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali, con data preventiva rispetto all’inizio della contrazione dell’attività, esaurisce il compito, essendo altrimenti necessaria la dimostrazione dell’avvenuta notifica delle relative comunicazioni. L’accordo potrà essere contestuale o immediatamente successivo in caso di eventi oggettivamente non evitabili. La prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni non è necessaria se le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestano con dichiarazione scritta di essere state destinatarie della comunicazione stessa.