Cambio appalto senza cessione d’azienda
Il governo corregge nuovamente la normativa sul «cambio appalto» contenuta nel Decreto Biagi del 2003; e con un emendamento alla Legge europea 2015 proposto da Maurizio Sacconi (Ap), riformulato e approvato mercoledì sera dal Senato, riscrive l’articolo 29, comma 3, del Dlgs 276, precisando alcuni elementi che consentono di escludere il configurarsi di un trasferimento d’azienda (o di ramo) in tutti i casi in cui l’appaltatore subentrante riassuma il personale già impiegato dal precedente appaltatore. In pratica, si punta a sterilizzare l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile qualora l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto avvenga a seguito di subentro di nuovo appaltatore «dotato di propria struttura organizzativa e operativa», e ove presenti «elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa».