Denuncia lavorazioni usuranti 2022 entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo 2023 i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti a c.d. lavorazioni usuranti dovranno effettuare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle suddette lavorazioni, con riferimento all’anno 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011.
I dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno, infatti, diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i relativi datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nell’anno precedente le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti.
Le lavorazioni usuranti
Le “lavorazioni usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs. n. 67/2011 sono riepilogate di seguito.
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009) rev DM 5-2-2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.2.2018, :
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operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
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conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
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conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
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conciatori di pelli e pellicce
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conduttori di mezzi pesanti e camion
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addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti
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professori di scuola pre-primaria
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facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
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professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni
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operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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Infermieri e ostetriche
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Maestre e maestri di asili nido e scuole dell’infanzia
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Macchinisti ferroviari
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Muratori
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Camionisti
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Conduttori di gru, autogru su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali, altri macchinari per la perforazione di costruzioni o, in generale, per movimentazioni delicate di materiali pesanti o per la costruzione di edifici e simili
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Addetti alle pulizie
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Conciatori di pelli
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Operai agricoli, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento (dal lavoro manuale all’utilizzo di macchine complesse in condizioni usuranti) e braccianti agricoli
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Marittimi
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Addetti alla pesca
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Addetti a lavori siderurgici e lavoratori del vetro, sottoposti a condizioni lavorative di particolare delicatezza, complessità e difficoltà
- Lavoratori dipendenti notturni così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento:
- i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);
- Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, (art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.
4. Conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, che svolgano servizio pubblico di trasporto collettivo.
Benefici pensionistici per i lavoratori interessati
In attuazione della legge delega 183/2010, il D.Lgs. 67/2011 è intervento per regolamentare “l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”. Nello specifico è possibile accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati per lavoratori del settore pubblico e privato.
Per l’agevolazione occorre che l’attività lavorativa usurante e faticosa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge, sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
Adempimenti datori di lavoro
Per accedere al trattamento pensionistico anticipato, lo stesso D.Lgs. 67/2011 all’art. 5 prescrive l’obbligo a carico dei datori di lavoro interessati, di effettuare una comunicazione telematica annuale al Ministero del Lavoro. Sono obbligati all’invio della comunicazione i datori di lavoro che hanno occupato nell’anno precedente dipendenti in mansioni usuranti o in attività continuative di lavoro notturno anche su turni, come sopra definiti.
L’obbligo di trasmissione della comunicazione dei lavori usuranti ha cadenza annuale – quest’anno il 31 marzo – con riferimento al personale impiegato l’anno solare precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del DM 20/09/2011. Le comunicazioni vanno effettuate attraverso il modello unico per tutte le tipologie di lavori usuranti denominato “Modello LAV_US”.
Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dall’impresa, anche per il tramite dell’associazione cui datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, oppure ad un intermediario abilitato a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Sanzioni
L’omissione della comunicazione annuale relativo al “lavoro notturno” è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 euro, salva l’applicazione dell’istituto di diffida.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.
In caso di inosservanza delle altre comunicazioni previste, gli ispettori possono comunque emanare una disposizione atta ad ordinare al datore di lavoro l’effettuazione dell’adempimento.