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Buoni benzina da 200: le istruzioni dell’Agenzia con la circolare 27/2022

Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia è intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd “Bonus Benzina”  che prevede la facoltà per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  ancora dubbio segnalati dalla stampa e dai consulenti .

Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

  •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
  •  sia come liberalità del datore di lavoro

 Inoltre  ai fini del beneficio fiscal e non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.

 L’agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all’erogazione ai propri dipendenti sono compresi

  •  le imprese
  • i lavoratori autonomi  
  •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
  • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Ancora si specifica che la tempistica per l’erogazione  dei bonus carburante arriva al 12 gennaio 2023, per il principio di cassa allargata,  mentre non c’è limite temporale di utilizzo da parte dei lavoratori.

Altra importante precisazione  riguarda il bene agevolato :  il bonus benzina può riguardare non solo  carburanti “classici” come benzina, gasolio, Gpl, metano ma anche le  ricariche per le auto elettriche  “al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”, specifica l’Agenzia

Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 258,23 euro,   come  prevista dall’articolo 51, comma 3 del TUIR,  si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

  •  si può beneficiare di  entrambi 
  • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
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