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Bonus carburante 2023 – sui 200 euro si pagano i contributi!

In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datore di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente.

Detta erogazione sarà esente fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo. Ragion per cui sarà meno conveniente sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Questa è nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.

 

Articolo 1
Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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