Bonus benzina non imponibile per i dipendenti 200,00 euro in busta paga per tutti – art. 2 del DL 21/20222
L’art. 2 del DL 21/20222, prevede
“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38”
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro all’anno, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Il buono, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’articolo 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.
Detta somma (200,00 euro) sia aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce paga. La mia interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall’articolo 2, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede.
L’Agenzia delle Entrate interverrà presto per chiarire l’ambito di applicazione della norma e permettere, così, all’azienda di erogare, volontariamente, il bonus carburante al fine di aiutare i propri lavoratori.
Esempi per una corretta applicazione della norma
corretto: erogazione della somma in busta paga di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge 21/2022 (voce paga:
“buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022”), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.3 del TUIR”).
non sarebbe invce corretto procedere così: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.
Per togliere ogni dubbio è bene precisare che a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi fino a 258,23 (516,46 per il 2021) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
L’importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, paragrafo 16; In particolare l’Agenzia ha chiarito che “Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 51, peraltro, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo si ritiene che tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR.”
Di conseguenza facendo riferimento al comma 3 lo stesso vale per i buoni benzina, possono essere erogati ad perosonam.