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Bonus benzina 2023: regole e chiarimenti dell’Agenzia

Il Decreto Trasparenza prezzi  n. 5 2023,  del Governo Meloni ha riproposto per il 2023  l’agevolazione  per i lavoratori dipendenti  detta bonus carburante   bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi per  sostenere il reddito dei lavoratori   in difficoltà a causa della forte inflazione.

Si tratta della possibilità anche nel 2023  per i datori di lavoro privati  di  erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l’impresa.

Vale forse la pena ricordare che per il  2023 la soglia  dei fringe benefits  in beni e servizi non imponibili per i dipendenti è nuovamente quella ordinaria di 258,23 euro in quanto  il limite di 3000 euro introdotto dal dl Aiuti quater(art. 3 del  D.L. 18/11/2022 n.176). era una misura straordinaria limitata al 2022.

Bonus carburante 200 euro 2023: in sintesi

Le somme o i voucher  di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti

Possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione  benzina gas metano, gpl gasolio  e anche le ricariche  per veicoli elettrici.

Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche  ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Il buono non è soggetto a contribuzione previdenziale né ad imposizione fiscale per il lavoratore

Possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore

Possono sostituire i premi di risultato ( se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.

Sono interamente deducibili per il datore di lavoro

L’erogazione può avvenire dal 1 gennaio  2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato)

Possono  essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.

Bonus benzina 2023: ultimi chiarimenti 

Sul precedente bonus erogabile nel 2022  l’Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni  operative con la circolare 27-2022 e  in audizione alla Camera nei giorni scorsi ha confermato  alcune indicazioni  non evidenti dal testo normativo ovvero che

  • Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili  fino a 258,23 euro  (ex art 51 comma 3 del TUIR)
  • dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.

Nell’audizione  parlamentare non è stato  chiarito esplicitamente invece se i beneficiari siano solo i lavoratori subordinati o anche i collaboratori e amministratori con redditi assimilati al lavoro dipendente. La citata circolare 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso queste ultime categorie,  malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.

Inoltre l’Agenzia nel documento di prassi  aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l’imponibilità per tutta la somma e non solo per l’eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.

Su questo si è espresso invece l’Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta  per l’iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.

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