Bonus benzina 2023: regole e chiarimenti dell’Agenzia
Il Decreto Trasparenza prezzi n. 5 2023, del Governo Meloni ha riproposto per il 2023 l’agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa della forte inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l’impresa.
Vale forse la pena ricordare che per il 2023 la soglia dei fringe benefits in beni e servizi non imponibili per i dipendenti è nuovamente quella ordinaria di 258,23 euro in quanto il limite di 3000 euro introdotto dal dl Aiuti quater(art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176). era una misura straordinaria limitata al 2022.
Bonus carburante 200 euro 2023: in sintesi
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti
Possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione benzina gas metano, gpl gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Il buono non è soggetto a contribuzione previdenziale né ad imposizione fiscale per il lavoratore
Possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore
Possono sostituire i premi di risultato ( se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L’erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato)
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: ultimi chiarimenti
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l’Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera nei giorni scorsi ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Nell’audizione parlamentare non è stato chiarito esplicitamente invece se i beneficiari siano solo i lavoratori subordinati o anche i collaboratori e amministratori con redditi assimilati al lavoro dipendente. La citata circolare 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso queste ultime categorie, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l’Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l’imponibilità per tutta la somma e non solo per l’eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Su questo si è espresso invece l’Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l’iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.