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Beneficiari e regole di gestione della nuova indennità post-CIG in deroga per i lavoratori senza titolo per la NASPI, previsto dal decreto Rilancio.

E’ stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 7con le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio ) per la tutela dei lavoratori senza diritto alla NASPI.

La norma prevede in particolare che  ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione  (NASpI) è concessa:

  • nel limite massimo di dodici mesi e
  • in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020,

in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma  deroga dalle disposizioni  della legge 28 giugno 2012, n. 92.

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