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Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie. Quando la Naspi non è dovuta e – L’assenza dal lavoro non è una giusta causa per il licenziamento

Con la Sentenza n. 20 del 27 maggio 2022 il Tribunale di Udine ritorna sulla questione delle assenze dal lavoro senza motivazione.

Qualora nel comportamento delle parti si possa ravvisare la reciproca volontà di non dare più seguito al rapporto di lavoro, tale assenza ingiustificata è equiparata alle dimissioni e/o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il lavoratore non può fruire della NASPI.

Si è già trattato di tale questione  riguardante la Sentenza dello stesso Tribunale di Udine n. 160/2021 che aveva ritenuto di porre a carico del lavoratore che si assenta ingiustificatamente il ticket del licenziamento.

In tale caso il datore di lavoro a seguito della prolungata assenza ingiustificata dal posto di lavoro di un dipendente era stato “costretto” a licenziarlo per giusta causa.

Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie: quando la Naspi non è dovuta.

La normativa di riferimento.

Le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro devono essere comunicate telematicamente mediante apposita procedura on line.

La normativa, introdotta nel 2015, che ha la ratio di contrastare la prassi delle “dimissioni in bianco”, ha comportato non poche problematiche applicative, per la difficoltà di poter configurare la risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Al fine di ottenere il riconoscimento della NASPI, come noto, occorre che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e, tra questi, anche il licenziamento per giusta causa.

Da qui è derivata la prassi, illegittima, presa in considerazione dal Tribunale di Udine, che consiste nella volontaria assenza ingiustificata dal lavoro per poter essere licenziati per giusta causa.

Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie: quando la Naspi non è dovuta.

La vicenda.

Il Tribunale di Udine è stato chiamato a decidere un caso in cui la lavoratrice chiamava in causa l’azienda per ottenere l’annullamento delle dimissioni e/o del provvedimento di scioglimento del rapporto, nonché il pagamento della retribuzione di fatto mensile maturata per tutto il periodo di assenza ingiustificata e fino alla riammissione sul posto di lavoro oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

La lavoratrice si era volontariamente assentata dal lavoro per motivi personali, senza mai fornire una giustificazione, ed aveva ammesso, sentita nel corso del procedimento, di “non poterne più” delle condizioni di lavoro a cui era assoggettata.

La datrice di lavoro, d’altro canto, a seguito della prolungata assenza ingiustificata invece di licenziarla per giusta causa, le aveva inviato una lettera con cui comunicava che in considerazione dell’assenza ingiustificata che si prolungava da circa sei mesi, riteneva che il rapporto di lavoro dovesse considerarsi risolto in via di fatto, esortandola altresì a comunicare le dimissioni con la apposita procedura telematica ed allegando l’apposito modulo.

Una responsabile dell’azienda, sentita quale testimone nel corso del giudizio, aveva confermato che la lavoratrice aveva affermato che non credeva di rientrare a lavoro dopo le ferie ma, alla domanda sulla sua eventuale intenzione di dare le dimissioni, aveva risposto che “sarebbe dovuta essere la società a doverla licenziare”.

Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie: quando la Naspi non è dovuta.

Le decisione del Tribunale di Udine.

Il Tribunale ha ritenuto provato che la lavoratrice intendeva porre fine al rapporto di lavoro, e che la società non fosse interessata a proseguire il rapporto di lavoro.

In particolare ha ritenuto che “pur in difetto di una corretta formalizzazione delle dimissioni, è agevole ravvisare nel comportamento concretamente tenuto dalle parti, l’una nei confronti dell’altra, la sintomatica manifestazione di una reciproca e convergente volontà – pur se sorretta da motivi diversi – di non dare più seguito al contratto di lavoro (…) determinandone così la risoluzione per fatti concludenti (…) l’inerzia protratta nel tempo non è certo idonea, se isolatamente considerata, a manifestare una volontà abdicativa, dovendo tale inerzia inserirsi in un contesto idoneo ad ingenerare un valido affidamento (…) nel caso de quo, tuttavia, vi sono diversi elementi fattuali che dimostrano l’univoca sussistenza della volontà dimissiva in capo alla lavoratrice

Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

L’attuale normativa prevede che le dimissioni si possano formalizzare solamente tramite modalità telematiche. Ciò contrasta con la possibilità di configurare una risoluzione del rapporto di lavoro tramite comportamenti concludenti.

In relazione a tale problema, il Tribunale di Udine ha così argomentato: “Le suddette conclusioni sono da considerarsi tuttora validamente sostenibili, nonostante la modifica legislativa sopraggiunta nel 2015 (…) recentemente, come e è noto, il legislatore ha di nuovo aggiornato al suddetta materia, prevedendo che, a partire dal 12.03.2016, le dimissioni volontarie (…) debbano essere effettuate “a pena di inefficacia”, con modalità esclusivamente telematiche. (…) Tuttavia, come sottolineato dalla più attenta dottrina, essendo rimasta immutata la facoltà di libero recesso prevista dall’art. 2118 cod, civ, le dimissioni possono continuare a configurarsi come valide, almeno in ipotesi specifiche, anche per effetti di presupposti diversi da quelli della avvenuta formalizzazione telematica imposta con la novella del 2015 (…)”.

Come già aveva deciso nella Sentenza n. 160/2021, l’interpretazione del Tribunale di Udine è nel senso di considerare che la volontà di cessare il rapporto sia da ricondurre al lavoratore che, assentandosi ingiustificatamente dal posto di lavoro, vuole indurre la società a recedere dal contratto di lavoro intimando un licenziamento per giusta causa.

Detta condotta del lavoratore è finalizzata ad ottenere la NASPI, il che costituisce abuso del diritto, oltre che prassi illegittima da considerarsi ormai consolidata da parte dei lavoratori.

Conclusioni.

L’interpretazione del Tribunale di Udine è pertanto nell’ottica di consentire la possibilità di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, esigenza presente nella legge delega 183/2014 ma rimasta inattuata nel d. lgs. 151/2015, e che, pertanto, non si può in alcun modo ritenere che in caso di inerzia del lavoratore nel rassegnare formali dimissioni già fattualmente intervenute, possa pervenirisi alla risoluzione del rapporto di lavoro solo attraverso l’adozione di un licenziamento per giusta causa.

Tale soluzione infatti, per il Tribunale di Udine sarebbe “irragionevole” e “di dubbia compatibilità costituzionale”, nonché in contrasto con i principi dell’affidamento e della buona fede in senso oggettivo.

Attraverso un licenziamento di fatto imposto al datore si lavoro, infatti, si darebbe luogo, a favore del licenziato, ad un esborso di provvidenze pubbliche per tutelare un fittizio stato di disoccupazione, in realtà esito di una scelta libera e non involontariamente subita dal lavoratore.

Pare sempre più vicina, alla luce di questa nuova pronuncia, la possibilità di negare la percezione dell’indennità Naspi in tutti quei casi in cui il recesso datoriale sia provocato dal comportamento omissivo del lavoratore che non si presenti più al lavoro volontariamente senza formalizzare le proprie dimissioni.

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