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Approvato il decreto “Sostegni bis” – DL 73/2021

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il Titolo IV è dedicato a disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

In particolare, sono presenti i seguenti articoli:

  • Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
  • Art. 37 – Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità
  • Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI
  • Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione
  • Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale
  • Art. 41 – Contratto di rioccupazione
  • Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
  • Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio
  • Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
  • Art. 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione
  • Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato
  • Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
  • Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
  • Art. 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
  • Art. 50 – Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

 

Il contratto di Rioccupazione: sconti previsti e dubbi applicativi

Il contratto di rioccupazione prevede che  le assunzioni a tempo indeterminato realizzate

  • dal 1 luglio 2021  fino al 31 ottobre 2021 di lavoratori in stato di disoccupazione e
  •   definite con un contratto formativo  di inserimento,  con il consenso del lavoratore
  •  godono per 6 mesi di un esonero contributivo totale, con massimo di 3000 euro complessivamente, esclusi i premi e contributi INAIL .
  • Alla fine del periodo di prova di 6 mesi in caso di mancata conferma dell’assunzione l’importo risparmiato deve essere versato all’INPS.
  •  Sarà attivabile in tutti i settori tranne agricoltura e lavoro domestico.
  • Come già succede per altri incentivi all’assunzione il datore di lavoro non dovrà aver effettuato licenziamenti  nei mesi precedenti.
  • La norma è soggetta ad approvazione della Commissione europea in riferimento al “Quadro temporaneo delle misure di stato per l’emergenza COVID”.

Contratto di rioccupazione  il risparmio   a confronto con gli altri incentivi per assunzioni

Il Sole 24 ore in un ampia analisi  ha evidenziato  i possibili sconti contributivi  del nuovo contratto di rioccupazione confrontandoli con altre agevolazioni in vigore

Le percentuali di sconto, che si allineano abbastanza ai principali esoneri in vigore, rispetto ad una assunzione ordinaria sono i seguenti :

tipologia di lavoro e livello esonero  under 36 Sgravio contributivo donne legge 178 2020 Contratto Rioccupazione
commesso 1 livello 1 liv CCNL terziario 16,3 16,3% 16,3%
operaio industria 5 liv. CCNL metalmeccanici industria 19,5 19,5 19,5
operaio alimentare 4 liv CCNL Alimentari artigianatp 19,8 19,8 19,8
cameriere  3 liv CCNL pubblici esercizi 21,7 21,7 21,7

Contratto di disoccupazione: le difficoltà applicative

I SOGGETTI BENEFICIARI

Viene fatto presente  innanzitutto che la norma richiede lo stato di disoccupazione e ciò comporta l’esclusione dei lavoratori in cassa integrazione che saranno oggetto di licenziamento non appena cadrà il blocco . Quindi proprio la categoria che si cerca di proteggere non riuscirebbe a fruire del nuovo incentivo

LA TEMPISTICA 

La durata prevista di 6 mesi e soprattutto la scadenza già fissata al 31 ottobre fanno temere l’impossibilità  di entrare in vigore perché la norma è sottoposta alla autorizzazione della Commissione europea: considerando che ancora non è entrato in vigore che servira un decreto attuativo e le istruzioni INPS  probabilmente i tempi non saranno sufficienti. Va ricordato ad esempio che a quasi 6 mesi non è ancora giunta l’autorizzazione per l’esonero introdotto dalla legge di stabilità 2021

I VINCOLI PER I DATORI DI LAVORO

  1. Il  datore di lavoro  deve aver  effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e deve impegnarsi anche per i  successivi
  2. non deve avere in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale per lavoratori allo stesso livello

 

 

Cassa integrazione e licenziamenti nel Sostegni Bis pubblicato in GU

Cassa integrazione  COVID  straordinaria 2021

Cassa  CIGO straordinaria per 26 settimane nel 2021 senza addizionali  per chi  ha avuto cali di fatturato del 50%;  blocco licenziamenti  per la Cigo ordinaria dal 1 luglio e riconfermato anche  in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori COVID:

  • fino al 30 giugno per le imprese che ulizzano CIG e
  • fino al 31 ottobre per chi utilizza FIS e CIG in deroga.

Queste  in sintesi le novità  del nuovo decreto Sostegni Bis per gli ammortizzatori sociali utilizzabili da qui a fine anno

All’art 40  il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati che:

  • interrompono o riducono l’attività a  motivo del COVID,   e
  • che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre  2021 rispetto al primo semestre 2019,

possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività  dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto: 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021. 

In particolare  si prevede che:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.Per ciascuno, la percentuale non può superare il  90 per cento nel periodo per il quale l’accordo  è stipulato.
  • Il trattamento speciale di integrazione salariale, è fissato al  70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo  previsti ddalla normativa vigente  la relativa contribuzione figurativa.
  • Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Viene specificato che:

  • il trattamento retributivo va determinato inizialmente  senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti l’accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.
  • Gli accordi collettivi devono specificare anche  le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare  l’orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

 

Cassa integrazione ordinaria dal 1 luglio 2021

Il decreto Sostegni bis introduce inoltre una agevolazione  per l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria con causali NON COVID dal 1 luglio  al 31 dicembre 2021 ovvero l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art 5 dlgs 148/2025.

 A fronte di questo beneficio  le azende utilizzatrici saranno   soggette al blocco dei licenziamenti come introdotto dal dl 18 2020 (licenziamenti economici individuali e collettivi e blocco delle procedure avviate prima del 23.2.2020) limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.

 Restano sempre escluse dal blocco le ipotesi di licenziamento e riassunzione del personale in seguito a cambio di appalto nonche i licenziamenti per cessazione dell’attività o fallimento.

 

Cassa integrazione straordinaria per cessazione

 All’art. 45  il decreto prevede la  proroga   eccezionale di 6 mesi  della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività . L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021

E’ necessario pero un ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il  Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata

Anche a questo fine iL Fondo sociale per occupazione e formazione  è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Blocco licenziamenti per Cassa COVID

 Resta in vigore comunque la norma del Sostegni 1 che prevede siano soggette al divieto di licenziamento economico sia individuale che collettivo:

  • fino al 30 giugno 2021  le aziende che utilizzano cassa integrazione ordinaria (industria ed edilizia) con causale COVID
  •  fino al 31 ottobre 2021. le aziende che utilizzano Fondi di solidarietà e cassa in deroga (artigianato, agenzie di somministrazione) con causale COVID.

 

 

Naspi senza riduzioni nel 2021

Naspi in misura fissa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l’art. 38 del DL 73 2021, cd. Sostegni Bis.

Riguardo l’indennità di disoccupazione per i dipendenti “NASPI”  si prevede in particolare che:

  • le prestazioni già in pagamento restano confermate nell’importo  alla data del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  • non verrà applicata la norma sulla riduzione progressiva dell’importo  che ordinariamente scatta a partire dal 4° mese di percezione da parte del lavoratore):
  1. sia alle prestazioni già in pagamento alla data del 1 giugno 2021  che
  2. alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo 1.6.2021-30.9.2021.

L’agevolazione è applicabile  fino al 31 dicembre 2021.

A partire dal 1 gennaio 2022 la riduzione progressiva torna ad operare. 

Ancora la norma  precisa che l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1 ottobre 2021  è calcolato applicando retroattivamente  le riduzioni relative ai mesi trascorsi. Su questo punto , dalla formulazione poco chiara si auspicano maggiori chiarimenti da parte del mInistero e piu probabilmente dall’INPS che dovrà emanare le istruzioni operative.

Per questa misura sono stanziati circa 327 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda che da pochi giorni la conversione in legge del Decreto Sostegni 1 (Legge 69 2021) che ha confermato che sulle  indennità NASpI  concesse fino al 31  dicembre   2021  il  requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione  non trova applicazione. In proposito è intervenuto per chiarimenti  INPS  che ha specificato nella circolare 65 del 19 aprile che  le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data  di pubblicazione della circolare INPS,  saranno riesaminate d’ufficio, tenendo conto della novità normativa.

La percezione della Naspi  è quindi  ora ulteriormente agevolata e con importi maggiorati  per tutto il 2021.

 A questo fa da contraltare il mancato rinnovo del REM per i disoccupati che era stato previsto dal decreto Sostegni 1 ma non appare espressamente indicato dalla nuova norma sulla proroga del REM  nel nuovo Sostegni BIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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