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Appalto fittizio e assunzione del lavoratore da parte del committente

Con sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sull’ex committente, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro, ad opera di quest’ultimo, determina, comunque, l’obbligo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis del Decreto Legislativo n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora.
Detto obbligo di corrispondere le retribuzioni decorrere dalla messa in mora.

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