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Appalto e rischio interferenziale, il mancato rispetto delle istruzioni non esclude la responsabilità del datore di lavoro

Le analisi degli infortuni sul lavoro condotte nel corso degli ultimi anni dimostrano che, malgrado il salto qualitativo della disciplina protettiva del diritto alla salute del lavoratore, esistono ancora oggi alcuni ambiti e attività nelle quali gli stessi trovano una sorta di “humus” che ne favorisce maggiormente l’accadimento; un esempio emblematico di ciò sono gli appalti.

Infatti, la coesistenza all’interno del medesimo teatro lavorativo di lavoratori di diverse aziende genera un effetto amplificativo dei rischi in quanto a quelli specifici della singola impresa si aggiungono quelli da interferenze.

E proprio in relazione a questi ultimi la Cassazione, con la sentenza 5859/2022 del 21 febbraio, ne ha ulteriormente chiarito e consolidato il concetto, mettendo il risalto anche la posizione di garanzia prima che occupa il committente nel governo degli stessi.

La vicenda affrontata dai giudici di legittimità riguarda il decesso di un operaio di una ditta subappaltatrice, all’interno di un cantiere nel quale erano in corso dei lavori di costruzione di un parcheggio sotterraneo accessorio a un centro commerciale; secondo le ricostruzioni compiute, il lavoratore mentre si trovava all’interno di uno scavo, veniva travolto da una massa di terra rimossa dalla scavo medesimo e riposta sul ciglio della trincea, decedendo per asfissia da compressione.

Di tale infortunio mortale venivano ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589 del Codice penale), sia il datore di lavoro dell’operaio che quello che aveva affidato i lavoratori all’impresa subappaltatrice; entrambi hanno proposto ricorso per cassazione che, tuttavia, non ha trovato accoglimento.

Mancato rispetto delle istruzioni impartite da parte del lavoratore

Per quanto riguarda, infatti, il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice questi si era difeso sostenendo, tra l’altro, che il lavoratore avrebbe contravvenuto alle istruzioni impartite di svolgere altre attività, configurandosi così una condotta eccezionale e imprevedibile, interruttiva del nesso causale; tuttavia, la Cassazione è stata di ben diverso avviso, facendo rilevare che non può essere assegnato al comportamento del lavoratore, quand’anche posto in essere in violazione delle istruzioni date dal datore di lavoro, il valore di condotta interruttiva del nesso di causalità, tenuto in considerazione che essa non ha natura di rischio esorbitante dalla sfera di governo del datore di lavoro.

Infatti, in tale caso il comportamento del lavoratore non può ritenersi abnorme; ai fini dell’interruzione del citato nesso causale è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia «tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia».

Nozione di rischio interferenziale e obbligo d’informativa sui rischi del committente

Il committente dei lavori, invece, si era difeso anche sostenendo che lo scavo non fosse preesistente al momento in cui la ditta subappaltatrice aveva avuto accesso in cantiere, contestando la sussistenza di attività interferenti, posto che, a suo avviso, le attività svolte dalla predetta ditta, unica presente in cantiere, erano del tutto autonome.

La Cassazione ha respinto fermamente la tesi difensiva sottolineando, in primo luogo, che «il rischio interferenziale si realizza anche quando i lavori contemplino la presenza non contemporanea, ma successiva di più imprese»; pertanto, il fatto che la ditta subappaltatrice in quel momento stesse operando da sola all’interno del cantiere non solleva dalle responsabilità il committente.

Infatti, tra gli specifici compiti dell’impresa che affida i lavori, secondo l’articolo 26 del Dlgs 81/2008, come richiamato dall’articolo 97, comma 2, vi è quello di fornire informazioni sugli specifici rischi esistenti nell’ambiente in cui l’impresa esecutrice è destinata a operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione all’attività.

Si tratta, quindi, di un dovere che costituisce la premessa dell’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e di applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (Psc); pertanto, nel caso specifico, l’appaltatore avrebbe dovuto assicurarsi del previo adempimento delle prescrizioni del Psc, tanto più essendo a conoscenza della particolare caratteristica del terreno, di natura alluvionale, come risultante dalla relazione geologica a sua disposizione.

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