NEWS

Ammortizzatori sociali 2022: le indicazioni Inps – FIS CIGO CIGS

L’Inps, con circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla L. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 148/2015 e ha offerto le linee di indirizzo e le prime indicazioni che, dal 1° gennaio 2022, interessano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L’Istituto illustra anche i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dall’articolo 7, D.L. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e fornisce le relative modalità operative.

L’Inps comunica che  la procedura di richiesta degli ammortizzatori sociali è stata aggiornata e che le istanze di Cigo, assegno di integrazione salariale e Cisoa, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare in commento, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, cioè entro il 16 febbraio 2022. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

La circolare precisa che con successive comunicazioni saranno rese note ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma e, in particolare, sulle disposizioni che, per la loro piena operatività, postulano l’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Per quanto al FIS vorrei far presente qiuali sono i passagi per poter procedere alla presentazione della domanda

Di conseguenza, alcuni passaggi appaiono necessari. Cerco di focalizzarli:

  1. verifica dell’anzianità nell’unità produttiva che riguarda le persone interessate agli ammortizzatori: essa è di 30 giorni e comprende anche le giornate di ferie, malattia, infortuni ed astensione obbligatoria. Tale accertamento appare importante atteso che è pur vero che, in precedenza, i giorni erano 90, ma durante la pandemia si prescindeva dall’anzianità e si “coprivano con le integrazioni” i lavoratori in forza ad una data ben precisa che cambiava con i vari decreti legge. La copertura di sostegno riguarda tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale di riferimento, con la sola esclusione dei dirigenti;
  2. informazione e consultazione sindacale (art. 14). Personalmente ritengo che, nel rispetto della effettiva modalità di informazione e di consultazione (certificata via PEC o lettera raccomandata), quest’ultima possa avvenire anche per via telematica, pur se un apposito richiamo che era stato inserito nell’articolo, è scomparso nella approvazione definitiva. Credo che, in via amministrativa, l’INPS o, a maggior ragione, il Ministero del Lavoro, possa consentire tale modalità;
  3. relazione tecnica da allegare all’istanza (circolare INPS n. 139/2016) ove, nella stragrande maggioranza dei casi, si farà riferimento alla diminuzione o alla sospensione dell’attività legata alla emergenza pandemica ed alle misure legali ed amministrative conseguenti: tutto ciò lo si desume dall’art. 3-bis dell’art. 29 dove sussiste uno specifico richiamo alle causali di riduzione o sospensione di orario previste in materia di integrazione salariale ordinaria;
  4. presentazione dell’istanza entro i 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario, con la quasi certa remissione “in terminis”, cosa che dovrebbe fare l’INPS con la propria circolare applicativa;
  5. pagamento diretto della integrazione salariale non più in “automatico” e senza alcuna motivazione come avveniva con la Cassa COVID-19, ma sulla base di idonea documentazione attestante le difficoltà di natura economico-finanziaria con l’obbligo (art. 5-bis) di inviare all’INPS, a pena di decadenza, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

 

Condividi: