Altre 13 settimane di cassa con il DL Fiscale – 146/2021
Con la presente vi informiamo che, il Decreto Fiscale 2022 – DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 21 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico Il Decreto-legge 146/2021 concede la possibilità per le la vostra società di presentate una domanda di cassa integrazione FIS/ASO-CIGD-FSBA, per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 per ulteriori 13 settimane, tale domanda può essere richiesta per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021.
Nel caso in cui la foste interessati a presentare una domanda di concessione di Cassa integrazione/FIS/CIGD riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi chiediamo gentilmente di rispondere a questa e-mail (s.uboldi@geps.it) entro mercoledì 10 novembre 2021 indicando:
- Il periodo di cassa integrazione con la decorrenza e la conclusione in base alle settimane disponibili indicate sopra
- La modalità di pagamento (Pagamento diretto da parte dell’INPS o Anticipo dall’Azienda)
Nei successivi commi viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi, per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Per prendere visione della conversione in Legge del DECRETO-LEGGE del 21 ottobre 2021, n. 146 CLICCCA QUI
Certi di assistervi al meglio in questo periodo difficile, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti,
Inoltrre il decreto fiscale prevede:
QUARANTENA E MALATTIA (art. 8)
E’ stata limitata al 31 dicembre 2021 la vigenza temporale dell’art. 26, comma 1, del DL 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) secondo cui il periodo trascorso dai dipendenti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria (e.g. a seguito di contatto stretto o di rientro da zone a rischio) è equiparato a malattia per il riconoscimento del relativo trattamento economico. Si ricorda che detto periodo non è computabile ai fini del comporto.
Il Decreto inoltre rifinanzia – con efficacia dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 – gli oneri a carico dell’INPS derivanti dalle tutele riconosciute ai dipendenti dal citato art. 26 e, propriamente, dall’equiparazione sia della quarantena/permanenza domiciliare alla malattia (comma 1), sia dell’assenza dei lavoratori fragili e disabili gravi al ricovero ospedaliero (comma 2).
Con riferimento, invece, ai dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, è previsto a favore dei datori di lavoro un rimborso forfettario pari a 600 euro per lavoratore. Il rimborso è erogato dall’Ente previdenziale, per ciascun anno solare, una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
CONGEDI PARENTALI COVID (art. 9)
E’ stata reintrodotta, sino al 31 dicembre 2021, la facoltà, già prevista dai precedenti decreti emergenziali, di uno dei genitori conviventi di minori di 16 anni o di disabili gravi di astenersi, in tutto o in parte, dalla prestazione nei casi di:
– contagio;
– quarantena disposta a seguito di contatti ovunque verificatisi;
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza.
Detta facoltà (c.d. congedo Covid) è concessa anche ai genitori di disabili frequentanti centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Sotto il profilo economico, durante il congedo, al genitore di minori di 14 anni nonché di disabili è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione con contribuzione figurativa; viceversa, al genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni non spetta alcun compenso né contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il congedo può essere goduto in forma giornaliera od oraria e non è, in ogni caso, riconosciuto se l’altro genitore non svolga alcuna prestazione lavorativa o sia sospeso dal lavoro. Oltre ai lavoratori subordinati, possono godere del congedo Covid, sempre fino al 31 dicembre 2021 e nei medesimi casi di DAD, infezione Covid o quarantena, i genitori di figli conviventi minori di 14 anni che siano lavoratori:
– iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con riconoscimento di un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito (individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità);
– autonomi iscritti all’INPS, con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, aggiornata annualmente.
Infine, la norma ha effetto anche per il passato: è, infatti, disposta a favore dei genitori che, per le medesime ragioni per cui è ora riconosciuto il congedo, dall’inizio dell’anno scolastico e sino al 22 ottobre 2021, abbiano fruito dei congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), la facoltà di richiedere retroattivamente la conversione di detti congedi nell’astensione di nuova introduzione, con conseguente applicazione del relativo trattamento economico.
AMMORTIZZATORI E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 11)
Sono riconosciute ulteriori 13 settimane di assegno ordinario (FIS e Fondi) e cassa integrazione in deroga (ex artt. da 19 a 22-quater del DL 18/2020, c.d. Cura Italia) ai datori di lavoro cui siano state già interamente autorizzate le 28 settimane dei medesimi ammortizzatori di cui all’art. 8, comma 2, del DL 41/2021 (c.d. DL Sostegni). Detti trattamenti possono essere richiesti per tutti i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 e possono essere fruiti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza pagamento del contributo addizionale. Allo stesso modo, sono riconosciute ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid ex artt. 19 e 20 del DL n. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) alle industrie tessili, di abbigliamento e di pelletteria (identificate con i codici Ateco 13, 14 e 15) solo dopo che sia decorso il periodo, già autorizzato, di Cigo Covid ex art. 50-bis, comma 2, del DL 73/2021 convertito (c.d. DL Sostegni-bis), a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
Detti ammortizzatori, previsti per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, possono essere fruiti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 e senza pagamento del contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti in questione devono, a pena di decadenza, essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Il legislatore ha precisato che tale termine in sede di prima applicazione scade il 30 novembre 2021.
In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte dell’INPS, il datore deve procedere all’invio all’Ente dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro: i) la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o ii) entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione, se tale termine sia posteriore a quello di cui alla lettera i). Tuttavia, in sede di prima applicazione, i termini di cui alle lettere i) e ii) sono spostati al 21 novembre 2021, se tale data sia ad essi posteriore.
Il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano, invece, a carico del datore qualora non adempia nei termini sopra menzionati.
Ai datori che accedano ai trattamenti previsti dal nuovo Decreto restano preclusi, per la durata della fruizione degli stessi, i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo e sospese le procedure in corso di quest’ultimi.
La preclusione o la sospensione non si applicano:
1. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa;
2. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (purché non si configuri un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c.);
3. alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali (con riconoscimento della Naspi ai lavoratori aderenti);
4. in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
SOMMINISTRAZIONE (art. 11, comma 15)
Il nuovo Decreto rende strutturale (e non più valida sino al 31 dicembre 2021) la previsione secondo cui, qualora il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore sia a tempo determinato, quest’ultimo può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia gli abbia comunicato l’assunzione a tempo indeterminato. In tal caso, non scatta in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
SICUREZZA SUL LAVORO (art. 13)
Il Decreto modifica le condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 per l’adozione, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare:
– nei casi di lavoro irregolare, la soglia di lavoratori “a nero” in presenza dei quali è irrogabile la sospensione è dimezzata dal 20% al 10%;
– nei casi di violazioni in materia di salute e sicurezza, non è più necessaria la “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, dunque, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Per poter riprendere l’attività produttiva è sempre necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva variabile a seconda delle fattispecie di violazione, i cui importi sono stati incrementati. Detto importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.