Aiuti di Stato per emergenza Covid ampliati e prorogati al 31 dicembre 2021
Il 28 gennaio 2021, la comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564 final, con la quale viene modificato il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”, quello strumento che ha permesso, nel corso del 2020, agli Stati membri dell’Unione Europea di elargire aiuti a sostegno delle imprese in difficoltà, derogando la normativa ordinaria che presenta limiti ben più stringenti.
L’emergenza pandemica del 2020 ha indotto la Commissione Europea a derogare le limitazioni previste (al fine di proteggere la concorrenza tra le imprese dell’unione) per gli aiuti di Stato, e il perdurare della stessa, ha reso necessario il prolungamento della deroga attraverso il rinnovo del quadro temporaneo per tutto il 2021.
Contestualmente, la Commissione Europea, dopo avere sentito gli Stati membri, i quali hanno rilevato che i massimali di aiuto previsti per molti settori erano già quasi raggiunti, ha deciso di ampliare la possibilità di intervento, innalzando la soglia di 800 mila euro fino a quella di 1 milione e 800mila euro, per la generalità delle imprese.
Più limitati i massimali di aiuto previsti per il settore agricolo e per quello della pesca (e dell’acquacoltura), in misura, rispettivamente, di 225 mila euro (precedentemente 100 mila euro) e di 270 mila euro (precedentemente 120 mila euro).
L’ampliamento dei massimali, in questo caso elevato da 3 a 10 milioni di euro, ha riguardato anche l’importante possibilità, concessa agli Stati, di sostenere le imprese che hanno avuto una perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 contribuendo ai costi fissi per la parte non coperta dai ricavi.
Si ricorda che gli aiuti di Stato previsti dal quadro temporaneo sono cumulabili con i cosiddetti aiuti de minimis, fermo restando i divieti di cumulo indicati nel regolamento di questi ultimi, e nei limiti dei massimali da questi indicati, da conteggiarsi nell’arco del triennio fiscale.