Agevolazioni 2020
Under 35
(articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Sicuramente è l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e poi perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.
Si tratta di un esonero contributivo stabile, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo. I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.).
Bonus Sud
(articolo 1, comma 247, Legge 145/2018)
Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è fruibile indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, l’importante è che la sede di lavoro sia in una delle Regioni suindicate. L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Il bonus messo a disposizione è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).
Apprendistato di 1° livello
(articolo 1, comma 8, legge 160/2019)
Nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9, le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), di giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Apprendistato professionalizzante
(articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Una “costola” dell’incentivo under 35 riguarda i lavoratori che vengono assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Infatti, in caso di assunzione con questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato).
Ex studenti
(articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio
Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
(articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019)
Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Patto di formazione e assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
(articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019)
L’incentivo previsto dal paragrafo precedente non è l’unica agevolazione prevista dal legislatore del reddito di cittadinanza. Infatti, il decreto legge n. 4/2019 (articolo 8, comma 2) ha previsto un ulteriore incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un Ente di formazione a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.
Se in seguito al percorso formativo previsto nel Patto di formazione stipulato tra l’Ente formativo e il Centro per l’Impiego il beneficiario del Reddito di Cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e lavoratore (no INAIL),
Donne disoccupate
(articolo 4, commi 8-12, della legge n. 92/12)
In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato
Over 50
(articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/12)
In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato
Lavoratori in NASpI
(articolo 7, c. 5, lett. b), del Decreto Legge n. 76/2013)
In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASpI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
Lavoratori in CIGS
(articolo 4, comma 3, della legge n. 236/1993)
In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
Contratti di lavoro sportivo
(articolo 1, comma 181, Legge n. 160/2019)
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, viene previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Giovani agricoltori
(articolo 1, commi 503-506, Legge n. 160/2019)
Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di ricevere un esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Detenuti e internati
(legge n. 193/2000)
In caso di assunzione, da parte di imprese pubbliche e privati, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, è prevista la riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.
Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo
(articolo 4, Decreto Legislativo n. 151/2001)
Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l’utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).
Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Disabili
(articolo 13, legge n. 68/1999)
I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.