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A pochi giorni dall’applicazione, l’INPS aggiorna le istruzioni per il Bonus 150 euro con: circ. 116/2022, e mess. 4159/2022 rettificando quella di ieri

AGGIORNAMENTO 17 novembre 2022

INPS ha pubblicato in queste ore il messaggio  4159 del 17.11.2022 che aggiorna le istruzioni.

Si specifica in particolare , d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

 

LA STORIA 

Il decreto-legge n. 144/2022 (Aiuti ter)   ha previsto all’articolo 18, comma 1 che i datori di lavoro anticipino nella busta paga di novembre un nuovo bonus da 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile  non eccedente l’importo di 1.538 euro.   Il credito maturato  viene poi compensato attraverso la denuncia  UniEmens.

Con la  circolare 116 del 17 ottobre 2022 l’istituto ha fornito alcune specifiche e le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens per il recupero dei bonus.

INPS  evidenzia  in particolare che:

  • Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati,  sia imprenditori che lavoratori autonomi
  •  l’erogazione della indennità, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione  non è previsto per tali lavoratori, che la riceveranno direttamente dall’INPS  (le modalità  sono state comunicate con la circolare 127 del 16 novembre 2022)
  • sono esclusi anche i rapporti di lavoro domestico
  • lo stesso bonus spetta ai lavoratori a tempo parziale
  • nella valutazione del tetto della retribuzione fa fede l’imponibile previdenziale teorico e  vanno considerate anche le somme  escluse da imposizione contributiva  per superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
  • il bonus , con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
  • l’indennità va erogata al lavoratore anche  nel caso la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA,  o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro  ( si veda il flusso UniEmens, elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>).
  • l’indennità  non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022,  in assenza di retribuzione a causa di eventi  non coperti da contribuzione figurativa  (ad esempio, aspettativa non retribuita).
  • Il bonus  è riconosciuto in via automatica,  previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari “di non essere titolare delle prestazioni  erogate direttamente dall’INPS  o da altri datori di lavoro
  • con la retribuzione di novembre 2022,, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità   anche a i lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS,  in forza a novembre 2022  (mentre per quelli cessati il bonus è corrisposto dall’INPS)

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